Introduzione
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 77/2023 del 06/04/2023 ha chiarito i limiti temporali applicabili per l’art. 13 della legge 24 del 2017, che riguarda la trasmissione dell’avvio di trattative in ambito di risarcimento del danno da responsabilità medica.
l fatto ed il motivo del contendere
Il caso coinvolge due medici e due infermiere a cui la Procura contabile addebita il danno erariale per l’avvenuta transazione che la struttura sanitaria ha condotto a termine nei riguardi di un paziente che fu sottoposto ad un trattamento chirurgico.
La parte medica è stata ammessa al rito abbreviato, definendo la causa in una sentenza separata.
Al contrario il personale infermieristico ha insistito sui propri elementi di difesa che, chiamato a dedurre avanti alla Corte dei conti, ha sollevato le seguenti questioni:
- L’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 13 della legge 24/2017, in quanto la struttura sanitaria non ha provveduto a comunicare loro l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, comunicazione che invece è stata inviata al solo personale medico.
- L’attività sanitaria si è svolta nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle modalità operative aziendali.
- Vi sono lacune nella ricostruzione storica dell’intera vicenda clinica.
- La Procura contabile ha mancato nella dimostrazione dell’elemento soggettivo rappresentato dalla colpa grave, anche in quanto le convenute avrebbero agito nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- La transazione ha interrotto il nesso causale in quanto irragionevole, basandosi unicamente sulla relazione di parte del paziente.
La decisione della corte e le sue motivazioni
Giungiamo subito alla fine: il Collegio giudicante accoglie la prima obiezione e dichiara inammissibile l’atto di citazione della Procura contabile, proprio ai sensi dell’art. 13 della legge 24/2017.
Motivazione
Per comprendere le motivazioni è necessario puntualizzare le seguenti date degli eventi:
- Prestazione sanitarie erogata il 23.01.2016.
- Richiesta risarcitoria del 25.03.2019.
- Transazione da parte della Azienda Sanitaria del 24.05.2021.
- Atto di citazione della Procura contabile del 05.07.2022.
Come già scritto, gli avvisi ex art. 13 della legge 24/2017 furono inviati al solo personale medico e non medico, pertanto i chiamati in causa, le due infermiere, sollevarono una chiara violazione del proprio diritto, come sancito appunto dallo spirito della stessa legge 24/2017.
Per quanto sia ormai noto a tutti gli esperti del settore che la legge 24/2017 non è retroattiva, ossia non si applica ai fatti antecedenti, il Collegio della Corte dei conti della Lombardia rilegge tale impostazione, alla luce del caso specifico.
Infatti, come risulta dalla sentenza, le due infermiere vennero a conoscenza della transazione solo in seguito alla notifica dell’invito a dedurre della Procura Regionale e non prima.
Nella sentenza la Corte dei conti ha specificato che la norma dell’art. 13 è una condizione di procedibilità dell’azione di responsabilità e che è pacifico, quindi, che l’onere di comunicazione di cui trattasi non sia applicabile a rapporti già esauriti o in corso (trattative concluse ma pagamento non ancora effettuato) al momento dell’entrata in vigore della legge.
Tuttavia, la stessa Corte ha evidenziato, nel caso specifico, che per quanto il fatto lesivo alla paziente si sia verificato prima dell’entrata in vigore della legge 24/2017, la richiesta risarcitoria è giunta successivamente all’entrata in vigore. Inspiegabilmente l’Azienda Sanitaria ha inviato solo ai medici la comunicazione ex art. 13 e non al personale infermieristico.
Pertanto, ritiene la Corte che l’inammissibilità avanzata dalle convenute sia fondata in quanto l’art. 13 era già vigente e comportava una serie di conseguenze:
- Alla luce degli orientamenti della stessa Corte di Cassazione, l’irretroattività non è un divieto assoluto in punto di liquidazione del danno, così da ritenere di immediata applicazione la legge 24/2017 anche per i fatti pregressi.
- Solo da una richiesta danni, ossia dalla notizia di un fatto eventualmente generatore di danno, prende l’avvio la procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie, che può concludersi con un risarcimento e tale autonomo procedimento può essere preso in considerazione in se stesso, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che lo ha generato.
- Manca la ratio sulla base della quale la giurisprudenza nega la retroattività delle norme processuali, ossia quella di tutelare la buona fede dell’Azienda nel non aver adottato una procedura non ancora prevista nel momento in cui è stata formulata la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.
- Nel caso di violazione dell’obbligo di tempestiva comunicazione, il Procuratore della Corte dei conti potrà agire nei confronti dei dipendenti dell’Amministrazione che ha omesso il suddetto adempimento.
Conclusioni
La sentenza evidenzia nel caso specifico che, in riferimento all’art. 13, è la data della richiesta del risarcimento che fa testo e non, come appariva sempre, il fatto generatore della transazione e quindi del danno erariale, ossia la prestazione sanitaria.
Quindi, si spera che i conti tornino, soprattutto per le Aziende Sanitarie che hanno l’obbligo di legge di comunicazione ex art. 13.
Altra lezione utile: di fatto, escludere dalla comunicazione un operatore sanitario, che è poi coinvolto solo in seconda battuta, non solo è generatore di una mancanza sanzionabile in capo ai dirigenti dell’Azienda Sanitaria, ma sottrae all’operatore stesso quel costituzionale diritto inviolabile che si chiama difesa.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa.