I Dieci Comandamenti del Dott. Rossetti: muore il “dinamico relazione” torna il “danno morale”
La componente dinamico relazionale del danno a persona secondo la sentenza
Nella Sentenza di Cassazione Civile Sezione Terza – la numero 7513/18 (Pres. G.Travaglino e rel. M.Rossetti) pubblicata il 27 marzo del 2018, la Cassazione prende un’articolata e ferma posizione (la sentenza, come tutte quelle in cui è relatore il Giudice Rossetti sono davvero di una chiarezza cristallina) sulla questione della componente dinamico relazionale del danno a persona, che viene incasellata, in questa ordinanza, in modo completo, all’interno del danno biologico.
La “componente dinamico relazionale” di cui si discuteva nel caso di specie (accudire ad un orto, occupazione di cui la vittima era appassionato) non viene giudicata come elemento di personalizzazione ma come mera componente del danno biologico valutato dal punto di vista medico-legale.
Ovvero, chiunque avesse sopportato quelle medesime lesioni e le conseguenti menomazioni, non avrebbe potuto comunque continuare a lavorare per diletto in un orto: di conseguenza la valutazione del danno biologico, e, conseguentemente la sua liquidazione, conterrebbero già quella condizione depauperativa della persona, che non è, quindi, definibile come peculiare e tale da incrementare la cifra risarcitoria.
La reintroduzione del “danno morale”
In un “decalogo”, anch’esso mirabile per chiarezza espositiva, il Dott. Rossetti esplica in modo chiaro i fondamenti del dano non patrimoniale asserendo, anche, infine, che “In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)“.
Si sta, quindi, evidentemente parlando di una parte di danno alla persona di carattere non patrimoniale che può essere assimilato, in pieno, a quello che una volta prendeva il nome di “danno morale”.
Qui sotto potete scaricare la sentenza
Sentenza_7513/18 (Pres. G.Travaglino e rel. M.Rossetti)
La Cassazione spara, il Tribunale di Milano risponde al fuoco
E’ evidente che, secondo questa presa di posizione, la modalità di costruzione delle Tabelle dell’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, si sgretola in quanto, nel tentativo di porsi nel solco delle cosiddette “Sentenze di San Martino”, in quest’ultime, nell’importo da liquidarsi non personalizzabile, era già ricompreso il danno morale e la possibile ulteriore personalizzazione era attribuibile a peculiari condizioni di natura “dinamico relazionale”.
Ovviamente, il Gran Sacerdote delle tabelle Meneghine, Dott. Damiano Spera, oggi Presidente della X Sezione del Tribunale di Milano, si è “scagliato” criticamente contro questa sentenza (vedi articolo sulla rivista RIDARE del 4 settembre us: “Time out: il “decalogo” della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino”).
E’ chiaro che il Dott. Spera ha avvertito la peculiarità della decisione degli ermellini, che si discosta in modo significativo dalle basi di una metodologia liquidativa del danno a persona riconosciuta dalla stessa Cassazione come la più affidabile anche perché utilizzata dalla grande maggioranza delle Corti di Merito italiane.
“E io tra di voi” come Charles Aznavour
Nel duello così iniziato è coinvolta, ovviamente, anche la comunità medico-legale italiana, che forse avverte, almeno con un minimo di sconcerto, come immagino tutti gli operatori del settore (legali, compagnie di assicurazione ecc..), una costante insicurezza nelle fondamenta su cui si poggia il loro lavoro quotidiano.
Non è affatto rassicurante, in ogni caso, per il nostro mondo professionale concludere con un “ne vedremo delle belle” perché oggettivamente, la nave giustizia, specie in tema di danno a persona, sembra percorrere, ogni anno, un mare sempre più scosso da uragani e tempeste ideologiche.
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