Abstract
L’IVASS propone, in una sua pubblicazione, la metodologia con la quale è stata costruita la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la determinazione dei risarcimenti del danno biologico nell’ambito delle macropermanenti (dal 10 al 100% di invalidità).
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Come molti sanno l’art. 138 del D.Lgs n- 2009/2005, come novellato dall’art. 1 comma 17 della Legge Concorrenza (n.124/2007) – vedi -, prevede la costituzione per Legge di una specifica tabella (valida su tutto il territorio nazionale) dei risarcimenti per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti (c.d. invalidità macro-permanenti), nonché del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, tenuto conto dell’età del danneggiato.
Tale tabella avrebbe valore, allo stato, soltanto per i sinistri stradali (RC auto) e per quelli derivanti da responsabilità sanitaria.
Nel gennaio 2021, venne stilata una proposta all’attenzione di stake holder selezionati appartenenti al mondo assicurativo e della sanità privata, una bozza di DPR che conteneva la TUN che era stata predisposta da un comitato costituito da esperti IVASS.
Come molti sapranno l’IVASS (Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni) è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
Il documento proposto, di cui si diceva più sopra, sollevò polemiche soprattutto nel mondo medico-legale con approvazione, però sul punto anche da tutte le parti interessate, stante l’allegazione al suddetto testo anche di tabelle atte alla determinazione delle percentuali di invalidità permanente da danno biologico non discusse dalla comunità scientifica tanto che la SIMLA decise di intervenire a livello ministeriale (vedi).
Molti operatori del settore, soprattutto cultori della materia ma professionisti operanti come fiduciario nell’ambito assicurativo privato (vedi), ma anche, recentemente, nel settore giudiziario (vedi), trovarono e trovano la TUN predisposta un modello valido ed efficiente.
Si levarono però anche voci, situate questa volta, invece, nel campo della tutela dei danneggiati, profondamente dissenzienti sia sotto il profilo giuridico contestandone la validità costituzionale e sotto il profilo del rispetto del codice delle Assicurazioni nonché propriamente sulle modalità tecnica di preparazione della tabella (vedi).
A questo proposito, è di recente uscita, una pubblicazione dell’IVASS (Quaderno n. 20) dal titolo “Proposta di una tabella unica nazionale per iI risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” a cura di Riccardo Cesari (Consigliere IVASS e Ordinario di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziare dell’Università di Bologna), Alessandro Costantini, Antonio Rosario De Pascalis (Direttore Centrale e Capo servizio studi e gestione dati dell’IVASS), Elio Di Jeso, Marco Leotta.
In questa pubblicazione, viene esplicata la metodologia giuridica e matematica con cui è stata preparata la TUN sulla base anche, cosa che mai era stata fatta prima soprattutto se si pensa alle tabelle milanesi, da una rilevazione operata dalle imprese assicurative relativa al costo economico sopportato dal settore per l’anno 2018) per risarcire i danneggiati con lesioni di non lieve entità. Il dato è stato usato poi per la validazione del modello.
Lasciando ai lettori ogni loro possibile deduzione sulla metodologia operativa e tecnica utilizzata per l’esecuzione della produzione della TUN, il dato finale che viene messo in evidenza è la sostanziale sovrapponibilità risarcitoria nel campione di sinistri esaminato tra liquidazioni simulate con la TUN rispetto a quelle effettuate attraverso la tabella di Milano che si situerebbe nell’ambito di una riduzione del 3% del totale risarcito (TUN 790 milioni € vs Tabelle di Milano 817 milioni di €). Ben altra la differenza, invece, sarebbe quella che deriverebbe in una comparazione tra i sinistri liquidati con la TUN e quelli effettivamente liquidati dal mercato che sarebbe pari, invece, a ca. il 17%. In questo caso, però, viene precisato che l’apparente distanza dei risarcimenti prodotti dal modello rispetto al liquidato totale del mercato deriva essenzialmente dall’assenza nella simulazione della personalizzazione del giudice (max 30% ai sensi dell’art.138 del CAP, comma 3).
Il dibattito, ovviamente, è aperto.
Qui potete leggere e scaricare il documento dell’IVASS.
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