Abstract
Si parla da molto tempo di uno scudo penale per i vaccinatori. Eccolo arrivare con il DL 1 aprile 2021 numero 44. Una norma che certo farà discutere.
. . . .
È stato pubblicato in data 1 aprile 2021, sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 44, che oltre a contenere numerose norme circa il contenimento della pandemia Covid19, sull’attività scolastica, sull’amministrazioni della Giustizia ect., prevede due specifiche disposizioni che riguardano specificatamente la medicina legale.
La prima di cui ci occupiamo è quella relativa al cosiddetto “scudo penale” per gli operatori sanitari arruolati come vaccinatori nella campagna nazionale ovvero in quella ritenuta come la battaglia più importante per uscire dalla pandemia.
L’argomento era diventato assai caldo, soprattutto dopo i casi mortali che si erano verificati dopo la somministrazione del vaccino Astra Zeneca con la conseguente apertura di procedimenti penali e l’arrivo, ai sanitari vaccinatori, di conseguenti avvisi di garanzia.
Su una spinta forte stimolata dagli Ordini professionali degli operatori sanitari, particolarmente della FNOMCEO, il governo ha inserito, di conseguenza nel DL 44 di recentissima pubblicazione, l’articolo 3, che così recita:
Art. 3.
Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
Le reazioni di delusione da parte della FNOMCEO attraverso le parole del Presidente Anelli non hanno tardato a farsi sentire (qui la dichiarazione) con particolari riferimenti alla incompletezza della norma che si riferirebbe solo alla fase della vaccinazione.
D’altronde però, ad esempio il Prof. Vittorio Manes (Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Bologna (leggi l’articolo), ha ribadito la sua posizione circa l’inutilità di una norma di copertura penale specifica per i vaccinatori con riferimento diretto ai disposto dell’art. 51 CP (vedi) e con preciso riferimento alla non necessità dell’iscrizione nel registro degli indagati degli stessi come atto non dovuto in caso di eventi avversi. Ma, anche qui, naturalmente, come sempre accade nelle disposizioni di Legge che cercano di tenere presente tutta la incommensurabile gamma di comportamenti umani, si potrebbe dire “dipende”. Dice infatti lo stesso Manes ”Al netto di eventuali errori di conservazione del vaccino o di somministrazione, come l’eccesso di dosaggio”.
Sull’argomento, si era espresso in una lettera a Quotidiano Sanità, il 16 marzo, il Prof. Daniele Rodriguez, già Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Padova, che aveva anch’esso espresso le sue perplessità sulla necessità dello scudo penale (vai all’articolo).
Sul tema è intervenuto anche l’Avv. Maurizio Hazan dal sito del Think Tank Riparte Italia, il quale ha esaminato la problematica in relazione ai disposti della L. 24/17 sottolineando ancora una volta, come già aveva fatto, un allargamento del tema teso più che altro a specifiche garanzie in ambito civilistico (leggi).
Sulla questione dello “scudo penale”, ma solo come incentivo al dibattito, molti sarebbero gli argomenti.
Ad esempio, non sembra a qualcuno che la norma, sembri scritta dal cavalier Jacques de La Palice o dal trombettista Max Catalano di arboriana memoria? (salvo interventi di sicuro maggior peso di assai più esperti giuristi). Un altro esempio, “il provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità” previsto nell’ambito della disposizione di legge, non è di facile reperibilità on line e le caratteristiche, ad esempio, riferite al vaccino Astra Zeneca (come quelle d’altronde che compaiono sul “bugiardino” di qualsiasi farmaco) non sono propriamente rassicuranti anche rispetto alle preoccupazioni in relazione ai precedenti anamnestici e alle possibili reazioni di natura allergica. Ad esempio, quando si legge “Devono essere sempre prontamente disponibili supervisione e cure mediche adeguate in caso di evento anafilattico a seguito della somministrazione del vaccino”, il che escluderebbe, ad esempio, la somministrazione del vaccino in ambiente non medicalizzato (farmacie?). Peraltro, pensando alle “buone pratiche cliniche” sull’argomento vi forniamo solo una breve documentazione di quanto si trova sul sito del CDC di Atlanta che ha un’estesa sezione dedicata alle vaccinazioni per Covid-19 (vai al sito del CDC) ove si fa presente che in caso di eventuali reazioni allergiche post vaccinali certamente deve essere immediatamente somministrata, per esempio, epinefrina ed effettuare immediato monitoraggio di pressione arteriosa e polso con specifiche device (guarda) che, dunque, certamente, prevedono una gestione medicalizzata dell’evento. Se invece si va alla pagina web del Ministero della salute dedicato ai vaccini anti-Covid19 non si rinvengono specifiche disposizioni per i vaccinatori e la ricerca relativa alle circolari è come addentrarsi in una una giungla.
Ad ogni buon conto la buona notizia è che in realtà è comprovata la rarità degli eventi avversi, ad oggi, anche se notizie che continuano ad arrivare dal Nord Europa sul vaccino Astra Zeneca continuano a rimanere estremamente contraddittorie. Comunque, allo stato per il vaccino Pfizer, i casi di fenomeni anafilattici dopo vaccinazione sono avvenuti con un tasso di 50 eventi su dieci milioni di dosi somministrate (Shimabukuro T, Nair N. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. JAMA. 2021 Feb 23;325(8):780-781. doi: 10.1001/jama.2021.0600. PMID: 33475702). È a molti noto, inoltre, che, per quanto riguarda il vaccino Astra Zeneca, l’Ema ha finora, ma le notizie sul punto mutano ogni giorno, rinvenuto solo 25 eventi trombotici su 20 milioni di dosi somministrate (leggi cosa dice EMA).
È evidente, quindi, che saremmo di fronte ad eventi assai rari che certamente giustificano la somministrazione in pieno la necessità che la campagna vaccinale continui senza soste anche se la raccolta anamnestica è da considerarsi elemento essenziale prima dell’esecuzione della necessari iniezione.
In realtà, e ne abbiamo parlato sul sito, rimane del tutto aperta la problematica assicurativa sulla responsabilità civile anche in relazione alla copertura relativa alle spese legali che forse rappresenterebbero importanti obbiettivi da raggiungere per “coprire” davvero i vaccinatori.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche:
– Responsabilità medica e COVID19. Lettera di SIMLA ai medici legali italiani
– Vaccinatori: responsabilità e assicurabilità. Un’intervista con il Presidente Rossi e il Consigliere Deleo dell’Ordine dei Medici di Milano.