Abstract – La prima copia di una cartella clinica richiesta dal paziente deve essere concessa gratuitamente. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Europea.
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La Corte di Giustizia Europea (EU:2023:811, C-307/22 del 26/10/2023) ha deciso che, in relazione al rilascio della cartella clinica di un paziente che ne facesse richiesta ad un medico o ad un ente ospedaliero, che per questa, il richiedente non debba sostenere alcuna spesa.
Ecco come possono essere sinteticamente esposte le due decisioni:
“Nell’ambito di un rapporto medico/paziente – ai sensi dell’art.5 $.3 – li diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che all’interessato sia fornita una riproduzione fedele e intelligibile di tutti questi dati. Tale diritto comprende li diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica che contengono, in particolare, tali dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza e di garantirne la comprensibilità. Nel caso di dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto comprende in ogni caso li diritto di ottenere una copia dei dati contenuti nella sua cartella clinica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti e qualsiasi trattamento o intervento somministrato all’interessato.
l titolare del trattamento deve fornire all’interessato una copia di tutti i dati personali trattati, nella versione a sua disposizione, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD. Al paziente dovrebbe quindi essere messa a disposizione una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguarda, nella misura in cui contiene i suoi dati personali. Una compilazione dei dati non sarebbe sufficiente. Tale tesi si fonda sul fatto che il diritto dell’interessato ad ottenere una copia costituirebbe un diritto autonomo rispetto al diritto di accesso sancito. dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD e pertanto non sarebbe sistematicamente limitato al contenuto richiesto dell’informazione ai sensi di tale disposizione. Gli obiettivi di trasparenza e di possibilità di verifica della liceità di cui al considerando 63 non sarebbero perseguibili nello stesso modo con una mera sintesi o una panoramica dei dati personali trattati“.(EU:C:2023:369 e 3.)
La vicenda nasceva da una disputa sorta in Germania tra una paziente ed un odontoiatra giunta fino alla Cassazione tedesca. La paziente, per intentare una causa nei confronti del sanitario, richiedeva copia della sua documentazione medica (cartella clinica) che rispondeva che gliela avrebbe concessa soltanto dietro pagamento.
I principi di Diritto esplicitati dalla Corte di Giustizia Europea possono essere così sinteticamente riassunti:
- La documentazione medica e, ovviamente, la cartella clinica, contiene dati personali.
- L’interessato può averne accesso in qualunque momento ed ottenerne copia.
- Essendo questo un diritto del cittadino europeo non può avere alcun costo.
- La ripetizione della richiesta di una copia consente di poter richiedere un pagamento definito come ragionevole (quindi la prima copia gratis, la seconda no).
- Gli Stati dell’Unione devono garantire e favorire l’accesso del paziente ai dati personali.
- La richiesta, di conseguenza, del pagamento per ottenere copia della cartella clinica confligge con gli obbiettivi di cui sopra.
- Il richiedente non deve esplicitare in alcun modo la richiesta dei suoi dati personali (e quindi della cartella clinica).
- Le disposizioni di cui sopra non possono essere regolate da una normativa nazionale
Qui potete trovare la sentenza della Corte di Giustizia Europea in forma completa (clicca qui).
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