Venerdì 7 giugno 2024 nella Sala Cassiopea 1 e 2, al Congresso Nazionale Simla di Catania, si tratterà l’argomento “Consulenza Medico-Legale e Responsabilità Medica”.
Allora proviamo a dare qualche spunto per una sano e anche aspro dibattito.
Il fatto
La Seconda Sezione Civile della Cassazione il 26.01.2021 si è espressa in merito ad un giudizio deontologico di censura ed avvertimento che nel 2019 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie aveva espresso sanzionandoli, nei confronti di tre medici nell’esecuzione di una “perizia” ad essi affidata dal Procuratore della Repubblica.
Il caso giudiziario riguardava l’attività di refertazione di un ECG espletata da un cardiologo che, a detta dei tre consulenti della procura, si era connotata per imprudenza ed imperizia avendo quello specialista mal interpretato il tracciato, che presentava alterazioni patologiche. La paziente era quindi stata sottoposta ad una colongiografia retrograda, senza i dovuti approfondimenti cardiologici e durante tale procedura andava era andata incontro ad un arresto cardiaco con conseguente danno anossico cerebrale.
Tutto il procedimento giudiziario si concludeva con l’assoluzione del cardiologo, il quale aveva poi segnalato al competente Ordine professionale il comportamento dei periti che non si erano avvalsi di uno specialista in cardiologia.
Tralasciando il fatto che nella sentenza è riportato che la refertazione dell’ECG è di competenza del medico generico, attestazione di assai difficile condivisione ad eccezione forse di alcuni segni ECGrafici assai tipici per alcune alterazioni del ritmo o per macroscopici tracciati ischemici, il cardiologo assolto aveva sollevato la questione legata all’art. 62 del Codice di Deontologia Medica, secondo il quale “in casi di particolare complessità clinica (…) è doveroso che il medico legale richieda l’associazione di un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini, rigettando il ricorso proposto dai tre periti medici, specificavano nella sentenza:
“Con riferimento ai giudizi di responsabilità professionale, allora come oggi, la norma impone(va) (“è doveroso”) al medico-legale di associarsi ad un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta… Si rientra quindi nel genus dei giudizi di responsabilità professionale, per i quali è richiesta la massima prudenza e cautela nello svolgimento della perizia o consulenza tecnica.”.
Se questa è la linea di principio, i Giudici della Cassazione la calano nel caso specifico e sottolineando, inoltre, che: “Se l’oggetto dell’indagine era costituito dalla interpretazione di un tracciato di ECG, la norma deontologica imponeva ai periti di interpellare un collega specializzato in cardiologia e non assume alcun rilievo l’argomento secondo cui i periti erano in grado di leggere correttamente un ECG, come del resto dovrebbe saper fare qualsiasi medico”.
Qualche riflessione ovvia ma non tanto
Quindi, la lettura congiunta della Legge 24/2017, art. 15, e dell’art. 62 del codice di deontologia medica, ormai, impone al perito e/o CTU (e direi anche al CTP) medico legale (e viceversa naturalmente) una attività congiunta con lo specialista di comprovata esperienza e, là dove in prima battuta non gli fosse affiancato dal Giudice, il nominando perito o CTU dovrebbe espressamente richiederlo, rifuggendo dall’abitudinaria nomina di un “suo ausiliario” che non presta alcun giuramento. Ne casi estremi, ben potrebbe il medico legale rifiutare l’incarico nel caso in cui la sua richiesta non sia accolta.
Infatti, l’attività peritale incide su un contesto di responsabilità professionale che (a volte o spesso lo decida il lettore) è trascurato dai periti e dai CTU i cui giudizi, irrompendo nella quotidiana esecuzione della professione sanitaria, mutano profondamente l’agire sereno dell’operatore sanitario e non tengono in considerazioni che implicazioni etiche e di fatto che si riverberano nella pratica clinica: ne uccide più la penna che la spada!
Per quanto questa sentenza risalga al 2021, è bene che ogni perito o CTU ponderi attentamente il proprio agire ed il proprio metodo, tenendo anche a mente che la sua penna potrebbe ritorcersi anche contro di lui.
La sentenza
Qui sotto potete leggere e scaricare in forma completa la sentenza: