Abstract
In un articolo pubblicata in forma “open access” sulla rivista on line Ri.Da.Re. (Giuffré), di cui è Direttore, il Presidente della X Sezione Civile del Tribunale di Milano Damiano Spera, nume tutelare da anni dell’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, auspica l’applicazione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno a persona che porrebbe fine alla supplenza che le cosiddette Tabelle Milanesi hanno avuto per anni.
. . . .
Le tabelle milanesi, da decenni, anche con il beneplacito della Cassazione attraverso la sentenza Amatucci, hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare gli operatori del diritto di tutta Italia nel risolvere il problema della liquidazione del danno a persona non patrimoniale.
Il ruolo paranormativo che si erano guadagnate è stato, però, fortemente scalfito da alcune decisioni della Cassazione che ne hanno messo in dubbio l’assoluta validità sulla base di letture diverse dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni. L’Osservatorio di Milano ha tamponato la situazione nel tentativo di seguire le decisioni della Suprema Corte, cercando di rimodellare il disegno costitutivo delle sue Tabelle, soprattutto per quanto riguarda la liquidazione della “sofferenza interiore” e del “danno morale” presentando anche un nuovo quesito medico-legale che avrebbe il compito di aiutare il Giudice a questa bisogna.
Nel frattempo, sono comparse le proposte contenute nella bozza della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, di cui si è occupata l’IVASS, che sembrerebbe, secondo il Dott. Spera, di prossima approvazione.
Il Dott. Spera ha pubblicato recentemente su Ri.Da.Re, in forma di open access, un lungo articolo dal titolo “Con l’approvazione della Tabella Unica Nazionale verrà meno la supplenza della Tabella milanese da lesione macro-permanente del bene salute?” in cui affronta ampiamente tutte le tematiche di cui si faceva precedentemente cenno.
Dopo aver passato in rassegna la metodologia applicativa delle tabelle milanesi soprattutto nell’ultima versione 2021, il Dott. Spera propone una comparazione analitica delle tabelle milanesi con i valori monetari contenuti della bozza della T.U.N., arrivando alla conclusione che i valori espressi risultano sostanzialmente sovrapponibili.
Alla luce di queste considerazioni il Dott. Spera così afferma in sede conclusiva del suo articolo:
La mia opinione personale sull’ultima versione della bozza di T.U.N. in corso di approvazione è dunque sufficientemente positiva, sia per quanto riguarda la parte motivazionale che quella dei valori monetariproposti. Ritengo infatti che la bozza di T.U.N., se approvata, potrebbe diventare utile ed equilibrato criterio equitativo, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1226 c.c., per la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali da lesione macro-permanente del bene salute, a prescindere dalla genesi causale del pregiudizio. Occorre peraltro dare atto che le ipotesi di non cogente applicazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazionisarebbero in ogni caso numericamente residuali, in quanto circa i due terzi dei sinistri che determinano danno alla persona derivano da responsabilità medica o da sinistri disciplinati dal Codice delle Assicurazioni e, quindi, già ricadono nel cogente ambito applicativo della Tabella di cui all’art. 138 citato. Al contrario, rimane certamente impossibile applicare a tutti i sinistri la Tabella delle micro-permanenti ex art. 139 Codice Assicurazioni perché i valori monetari indicati nella Tabella ex art. 139 sono notevolmente più bassi di quelli fissati nella Tabella milanese in relazione alle lesioni micro-permanenti; inoltre, sono nettamente diverse le percentuali di aumento previste per la personalizzazione del danno: il 20% per l’art. 139 ed il 50% per la Tabella milanese. In definitiva, credo fermamente che l‘Osservatorio di Milano abbia svolto per 26 anni una importantissima funzione di supplenza, che ha evitato alla liquidazione del danno alla salute di scivolare nelle sabbie mobili dell’incertezza; tuttavia, il mio personale giudizio è nel senso di ritenere che, se finalmente la Tabella Unica Nazionale (che attendiamo dal 2006!) vedesse la luce nei termini di cui alla bozza esaminata, forse non vi sarebbe più ragione d’essere per la funzione suppletiva della Tabella milanese per il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute conseguente a lesioni macro-permanenti. In ogni caso, la proposta di T.U.N. in esame merita di essere vagliata da parte di tutti gli operatori senza pregiudizi ideologici per raggiungere soluzioni ancora più armoniche e sempre più prevedibili nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Non è del resto superfluo sottolineare che la prevedibilità delle decisioni in materia di liquidazione del danno alla salute sarebbe notevolmente incrementata con l’applicazione – diretta o parametrica – della T.U.N. e, di conseguenza, più prevedibili saranno le decisioni giudiziarie e sempre meno sarà necessario ricorrere al Giudice, con evidenti benefici in termini di deflazione dei processi e riduzione dei tempi del contezioso civile, obiettivi peraltro centrali nell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Cassazione: le tabelle milanesi per il risarcimento del danno a persona sono fondate su basi erronee e I Dieci Comandamenti del Dott. Rossetti: muore il “dinamico relazionale” torna il “danno morale”