Appena approvata la Tabella Unica Nazionale (TUN) per il risarcimento del danno biologico entra nell’occhio del ciclone per una decisione della Suprema Corte che sta già facendo molto discutere.
Quando e come si applica la TUN
Come molti sanno la TUN, è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e all’articolo 5 del DPR di riferimento ne era prevista l’applicazione per “sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore“.
A tutto questo si deve aggiungere che la suddetta tabella, prevista dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), punta a uniformare i criteri di risarcimento per le lesioni fisiche e psico-fisiche gravi (ovvero superiori al 10 %) derivanti da incidenti stradali o a casi in cui sia coinvolta la responsabilità sanitaria e solo per queste due fattispecie.
La sentenza della Suprema Corte
Ora, con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025 la Cassazione ci dice qualcosa di diverso.
Riportiamo, qui di seguito il passo della sentenza di nostro attuale interesse.
Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”
Sentenza n. 11319 29 aprile 2025
Un “obiter dictum” pesante
Quindi, per ragioni di “equità” ai sensi dell’art. 1226 del CC, la Cassazione che si possono utilizzare i valori della TUN per liquidare sinistri non solo avvenuti prima del 5 marzo 2025 ma anche per quei fatti dannosi che escano dal perimetro previsto dal Codice delle Assicurazioni (ovvero qualunque altro fatto non confinato all’incidente stradale o alla malpractice medica).
L’affermazione della Cassazione fa parte di un cosiddetto “obiter dictum” ovvero, per i non giuristi, di una asserzione relativa a principi di diritto, privi di specifica rilevanza per il caso deciso, enunciati incidentalmente in una sentenza.
Le possibili conseguenze
E’ chiaro che però essendo stata pronunciata dalla Suprema Corte certamente un rilievo importante lo ha a tal punto che la costernazione di Giudici, legali e liquidatori di Compagnie assicurative, si è fatta subito palpabile in quanto questo va a stravolgere procedure liquidazione che sembravano, fino a ieri, del tutto determinate in quanto connesse, fino al termine stabilito dalla Legge, dalle usuali tabelle “pretorie”.
Non dimentichiamo che, i detti della Cassazione potrebbero avere importanza anche per i medici legali che sono impegnati a definire procedure conciliative ai sensi dell’art. 696 bis.
Le conseguenze di quanto affermato dalla Cassazione potrebbero essere decisamente devastanti: ogni parte potrebbe cercare di applicare le tabelle pretorie o la TUN per procedere alla liquidazione di un danno a seconda della convenienza.
Tutto ciò non potrebbe che comportare ad un inevitabile aumento del contenzioso.
Da cittadino vien da pensare che se dovessi spiegare cosa vuol dire “certezza del diritto” ad un ragazzino, avrei certamente non poche difficoltà.
