In un recente contributo abbiamo portato all’attenzione del nostro lettore una ordinanza di Cassazione (la n. 24656 del settembre 2024) in cui si riconosceva che due ricoveri sono due contratti differenti se la doglianza del paziente riguarda solo uno dei due e, per riflesso (vedi: Il CTU: “A domanda risponde…e basta”) non potendo valutare l’operato dell’altro contratto di cura se non specificamente sollevato da chi il danno lo richiede.
Con l’ordinanza n. 27080 del 18/10/2024 la Cassazione accoglie una “doppia conforme” che rigetta la richiesta risarcitoria mossa dal paziente senza entrare in contraddizione con sé stessa proprio in riferimento alla ordinanza settembre 2024 già commentata.
Il fatto
Una paziente esegue più accessi ospedalieri per una problematica neurologica. In più occasioni i medici curanti ebbero modo di disporre ricoveri ed eseguire esami strumentali di secondo livello. Solo più tardi fu posta la diagnosi di encefalomielite e quindi poste in essere le cure del caso.
La paziente, sollevando più motivi di doglianza correlata ai svariati accessi ospedalieri, ritenere che le cure prestate fossero state errate per:
- a) mancata diagnosi nel primo ricovero;
- b) mancata diagnosi ed esecuzione di accertamenti neurologici a fronte di problemi di ritenzione urinaria nel secondo periodo di ricovero;
- c) mancata esecuzione di una RMN encefalica nel terzo periodo di cure (a circa un mese dal primo); d) tardivo ricovero ospedaliero nonostante la presenza di una midriasi.
In primo grado il Tribunale accoglieva la relazione del CTU che escludeva condotte omissive negligenti o imperite da parte dei curanti e non condivideva le osservazioni del CT di parte nominato dall’attore. La Corte di appello distrettuale rigettava l’appello e anche la richiesta di rinnovazione della CTU.
L’attore quindi ricorreva in Cassazione, ma anche questa volta il suo ricorso era rigettato.
Le decisioni della Cassazione
Per quel che qui si vuole sottolineare, l’ordinanza degli Ermellini non entra assolutamente in contrasto con quella del settembre 2024.
In questo caso l’attore sollevava addebiti che riguardavano tutto il percorso di cure, così di fatto contestando una pluralità di contratti eseguiti presso la stessa struttura sanitaria. Con il secondo motivo lamentava una falsa applicazione dei criteri causali (artt. 40 e 41 c.p.) dovuta, a suo parere, ad una valutazione parcellizzata, in modo atomistico, ossia segmentizzata delle singole attività diagnostiche sanitarie, così contestando la CTU e di riflesso la sentenza della Corte di Appello. Tale doglianza era ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione.
Infatti, sebbene il richiamato principio sancito dalla Cassazione civile sez III n. 5487 del 26.02.2019 stabilisce che: “In tema di responsabilità sanitaria, l’accertamento del nesso causale va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall’attore come idonea a cagionare l’evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente”, non può dimenticarsi che la stessa massima specifica di far riferimento ad una condotta omissiva della struttura sanitaria, ma indicata dall’attore come idonea a cagionare l’evento. Nel caso specifico si è trattato di una differente sintomatologia osservata nei vari periodi di ricovero che, giudicati con criterio ex ante, non hanno permesso di rilevare la presenza di condotte omissive in termini di valutazioni diagnostiche, ossia quando tali condotte omesse sarebbero divenute doverose.
Due ultime riflessioni:
- 1) non perdiamo di vista il rapporto contrattuale e l’allegato addebito dell’attore (o ricorrente) da cui deve partire la valutazione tecnica medico legale, esiste (o dovrebbe esistere) anche un diritto di difesa, senza che il CTU tiri fuori dal cappello il “coniglio magico” (ma questa è ancora un’altra “storia”);
- 2) emerge di nuovo un appello ai consulenti tecnici di parte che già sottolineammo tempo fa (Il valore della CT di parte e la prospettiva di Leonardo): le osservazioni alla CTU devono essere adeguatamente argomentate così come i fatti contestati.
PS: solo in virtù della “particolare gravità delle ripercussioni subite dalla parte ricorrente e dal nucleo familiare per la rara malattia da cui è stata attinta, reputa questa Corte che sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti”, altrimenti, ve lo abbiamo già detto: occhio: the winner takes it all.
Qui potete leggere e scaricare l’intera ordinanza.