Abstract
Pubblichiamo un comunicato del Prof. Francesco Introna, Presidente della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) sui limiti dell’azione in ambito medico-legale degli “odontologi forensi” stimolato dal documento a firma del Dott. Iandolo Presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) di cui abbiamo dato ampi resoconti nei giorni scorsi (vedi).
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Il Comunicato del Presidente Introna
Dopo aver letto e riletto, trasecolati, la lettera ed il relativo allegato a firma del Dott. Iandolo, Presidente Nazionale della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, datata 25 maggio e redatta su carta intestata della FNOMCeO, inerente la linea politica della CAO Nazionale, sul ruolo autonomo e sulle attribuzioni dell’ odontoiatra esperto on odontologia forense, abbiamo ritenuto opportuno non farci prendere dalla impulsività fornendo rispose a caldo, che avrebbero potuto sembrare anche poco garbate.
Abbiamo ritenuto corretto invece divulgare sui nostri siti istituzionali la posizione della CAO, acquisire dal Dr. Scarpelli l’informativa che l’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) supportava l’iniziativa e ne condivideva i presupposti , e aspettare un po’ di tempo per far sedare le acque e conoscere quale fosse il pensiero della collettività italiana degli Specialisti in Medicina legale.
Il Presidente della FNOMCeO, da me immediatamente interpellato, non era a conoscenza né della iniziativa né di quale potesse essere la linea politica che la CAO Nazionale aveva adottato per inquadrare anche operativamente, il cosiddetto Odontologo forense, fermo restando che il termine di Odontologo, non esiste nella lingua italiana.
Le risposte non sono mancate, anzi.
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Gli odontoiatri all’attacco: abilitati alla chirurgia estetica
Quasi contemporaneamente, nel cosiddetto “Decreto bollette” (DL 34/202e) era apparso inaspettatamente un maxiemendamento sull’Odontoiatria (art. 15 bis) che, modificando la legge 24 luglio 1985 n. 409, prevedeva al comma 4 lettera A, la possibilità per l’odontoiatra di effettuare interventi di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, medio ed inferiore del viso.
Questa inaspettata pietra nello stagno ha creato un’immediata reazione dei Chirurghi plastici ed estetici privati di una settore di loro specifica competenza, dei Medici legali per la fanciullesca definizione di “viso” e dei suoi limiti e di cosa debba intendersi per medicina estetica non invasiva e mini invasiva espletata da chi è stato formato per affrontare elettivamente le patologie del cavo orale, del mondo assicurativo per il rincaro delle polizze professionali da somministrare agli odontoiatri, e del mondo forense per il cambio di ottica dall’ obbligo di mezzi all’ obbligo di risultati.
Ma di questo caos non parleremo.
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Gli odontoiatri all’attacco: il nuovo Codice di deontologia Medica
Ed infine, nell’ ambito della Revisione del Codice di deontologia, da tempo in corso, era stata proposta, pare dalla CAO, la sostituzione dell’ ultimo paragrafo art. 62, inerente l’attività medico legale, con una frase che coì testualmente recitava: Il medico legale, nei casi di responsabilità medico-chirurgica, e l’odontoiatra legale o forense per quelli di responsabilità odontoiatrica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina specialistica interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico/odontoiatra legale.
Questi interventi, quasi contemporanei, su fronti diversi, volti a tentare di qualificare e dare un ruolo professionale alla figura dell’ Odontologo forense, ovvero dell’ odontoiatra che ha terminato un corso di perfezionamento in odontoiatria forense, sono risultati, a mio sommesso avviso, deleteri per la figura stessa dell’ odontoiatra forense, in quanto paiono redatti superficialmente ed avventatamente, da persone che poca dimestichezza sembrano avere con le normative di legge, con il codice penale e con il mondo forense.
Il confuso tentativo di dare un corpo all’eterea figura dell’Odontologo forense, invece di stabilirne limiti, competenze ed operatività, ne ha irrimediabilmente minato la credibilità, la professionalità, mettendone in dubbio competenze ed attendibilità.
Andiamo per ordine.
Il Dott. Iandolo e quindi ufficialmente la CAO afferma nel suo statement che:
“l’odontoiatra non può disporre attività riservate al medico chirurgo e, viceversa, il medico chirurgo non può disporre attività riservate all’ odontoiatra pena incorrere in ipotesi di illecito penale e disciplinare”
Dopo pochi paragrafi sempre il Dott. Iandolo precisa:
“si fa notare che il laureato specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto (odontoiatrico) incorrendo nel caso in esercizio abusivo della professione ex art 348 del c.p.”
La SIOF (Società Italiana di Odontoiatria Forense), ha subito preso posizione al riguardo, discostandosi tassativamente dalla linea politica perseguita dalla CAO.
Ci ha meravigliato molto invece l’assenso e il supporto fornito dall’ANDI alle indicazioni formulate da Iandolo ed il silenzio istituzionale dal PRO.O.F. (Progetto Odontoiatria Forense).
Non abbiamo idea di chi possa aver realmente stilato il documento, ma non è immaginabile che il Presidente CAO Nazionale, ovvero qualsivoglia Odontologo forense non conoscano significato, limiti ed applicabilità dell’ art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) paventando terrifiche ripercussioni penali e disciplinari nei confronti di un laureato in Medicina e chirurgia che disponga (attenzione non è scritto attui) attività riservate all’odontoiatra.
C’è da chiedersi: ma un Medico di Medicina Generale a quale illecito penale potrà mai andare incontro se mai dovesse diagnosticare una gengivite, un’epulide o una stomatite in un suo paziente prescrivendo idonea terapia, magari prima di indirizzarlo a consulto specialistico odontoiatrico?
Ed il Chirurgo maxillo-facciale potrà mai essere accusato di svolgere esercizio abusivo della professione se effettuerà interventi chirurgici per patologie anche neoplastiche del cavo orale o dei mascellari?
Ed il povero medico legale che lavora per le compagnie assicurative potrà mai essere incolpato di esercizio abusivo della professione se mai dovesse visitare, riconoscere e valutare, in prima istanza, un danno biologico per la perdita post traumatica di qualche dente magari associato alla frattura della mandibola o la sublussazione post traumatica della ATM?
O mi si vorrà dire che un patologo forense, svolge esercizio abusivo della professione se legge una formula dentaria cadaverica di un soggetto sconosciuto e magari la confronta con un OPT ante mortem?
Ci pare un assurdo.
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La risposta delle Associazioni medico-legali
La risposta a questa inopinata alzata di scudi odontoiatrica è stata rapida, univoca e precisa da parte della medicina legale italiana.
Il Prof. Alessandro Dell’ Erba, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari, Ordinario di Medicina legale e Presidente della FAMLI, Federazione che raggruppa di ben 11 Società regionali di specialisti in medicina legali con circa 600 soci, il Prof. Riccardo Zoia, Presidente della Società Medico legale Ambrosiana, Past President della SIMLA e Professore Ordinario di Medicina legale nell’Università’ di Milano, il Prof Domenico De Leo Presidente del Collegio dei Docenti MED 43, Ordinario di Medicina legale a Verona e già Rettore della stessa Università.
E ancora, il Prof. Piergiorgio Fedeli Presidente del GISDAP (Gruppo Italiano di studio del danno alla persona), Professore Medicina legale a Camerino, il Prof. Claudio Buccelli Past Presidente della Società Italiana di Medicina legale e Past President della Società Italiana di Odontoiatria Forense già Ordinario di Medicina legale nell’ Università Vanvitelli di Napoli, la Associazione Medico legale del Triveneto, la Dottoressa Ceretti e tutta la Società Italiana di Odontoiatria Forense, nonché’ il Consiglio direttivo e tutta la Società Italiana di Medicina legale oltre ad una marea di Specialisti in Medicina legale del territorio, si sono concordemente espressi.
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L’odontoiatra forense: quale formazione?
Innanzitutto, occorre ribadire (per quanto lo si voglia sottacere) che il corso di laurea in odontoiatria è un corso di laurea specialistica. Non me ne vogliano gli odontoiatri ma il primo paragrafo del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in odontoiatria e Protesi dentaria, pur variando, da Università ad Università sostanzialmente ribadisce che Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha lo scopo di preparare laureati in possesso di una solida cultura scientifica di base, di un significativo addestramento clinico-professionale e di tutte quelle competenze che nel rispetto di un approccio olistico ed empatico all’individuo consentano di pianificare ed effettuare procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche nei confronti delle malattie oro-dento-paradontali (Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Milano).
Appare addirittura iperspecialistica una laurea, sia pur magistrale, volta a preparare i suoi laureati a pianificare ed effettuare procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche solo nei confronti delle malattie oro-dento-paradontali.
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Ma cosa dice la Legge?
Ricordiamo poi che la legge 24 del 2017, comunemente conosciuta come Legge Gelli Bianco all’art. 15 comma 1 tassativamente sancisce che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Si può non essere d’accordo ma questa è Legge dello Stato italiano e peraltro è scritta in maniera chiara e comprensibile.
E, ancora, dobbiamo tenere a mente che la valutazione del danno odontoiatrico è di esclusiva competenza medico legale in quanto chiaramente previsto da specifica normativa: infatti, il Decreto del 3 luglio 2003 “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” nei Criteri Applicativi perentoriamente specifica “Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Orbene, in considerazione di quanto espresso nella linea politica della CAO Nazionale per voce del suo Presidente, c’è da chiedersi se l’Odontoiatra perfezionato in Odontologia forense, mediante corsi non regolamentati, differentemente strutturati, organizzati da strutture sia pubbliche che private, spesso non Universitarie, ognuno delle quali ha insegnamenti diversi, possa essere paragonato per background culturale e formativo ad uno specialista in medicina legale.
La risposta è sicuramente no.
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Quale reale formazione per l’odontoiatra forense
Lo specialista in medicina legale è un vincitore di concorso nazionale, formato per quattro anni in selezionate Scuole di specializzazione universitarie, strettamente monitorate dal Ministero. L’Odontologo forense è un odontoiatra che riceverà pure nozioni disparate e diverse di medicina legale, riceverà pure informazioni sui criteri valutativi del danno biologico, ma la sua formazione non è codificata da univoci programmi Ministeriali, è fornita in maniera non univoca da Associazioni per lo più di diritto privato, non soggette al controllo ministeriale.
In pratica abbiamo tanti Odontologi forensi, fra loro differenti, in funzione del Corso di perfezionamento che hanno seguito.
Per quanto infarinato di medicina legale possa essere, non ritengo che l’Odontologo forense possa tentare una conciliazione ai sensi del 696 bis su un danno ove quello odontoiatrico ne rappresenti solo una parte, o possa correttamente inquadrare e valutare il danno extrapatrimoniale, il danno parentale, il danno differenziale, la sofferenza psichica, il danno che deriva da una malattia psichica come il disturbo post traumatico da stress, le concause preesistenti nei diversi ambiti valutativi o entrare nel merito di polizze vita o malattia.
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L’operatività sinergica di medico-legale e odontoiatra
Lo specialista odontoiatra ben dovrà indicare quale specialista di branca o Consulente esterno se sia prospettabile e motivabile un errore nella sua poliedrica accezione, o se sia occorso uno scostamento da quanto indicato da specifiche linee guida (ove presenti) o dalla buona pratica medica, reggere ipotesi controfattuali ed indicare eventuali preesistenze o concorrenze, ma poi la valutazione globale del danno nella sua poliforme complessità sarà specifico compito del medico legale.
Per il vero, a tutt’oggi, alta è la considerazione dell’Odontoiatra da parte del Medico legale sia quale Co-perito specialista di branca in procedimenti penali o civili in tema di responsabilità professionale, sia come consulente a cui rivolgersi anche privatamente per avere un corretto inquadramento dei danni odontoiatrici post traumatici, ovvero come consulente in casi di identificazione personale di esclusiva natura odontoiatrica, ove il Medico legale non sia in grado di esperirla autonomamente.
Da sempre, infatti, il medico legale si associa allo specialista di branca odontoiatra ogni qual volta sia prospettato un contenzioso giudiziario per responsabilità professionale odontoiatrica, scegliendo non già l’Odontologo forense, ma l’ odontoiatra specialista nella branca in cui si paventa il danno.
Sarebbe follia non farlo.
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Andiamo avanti insieme
In ragione della specificità del contenzioso in ambito odontoiatrico la mancata associazione dello specialista di branca odontoiatra sarebbe contro legge, potrebbe rendere nulla la perizia e dar luogo a feroci dibattimenti su argomenti specialistici odontoiatrici sconosciuti al Medico legale. Tutto ciò potrebbe sortire in ipotesi di falso in perizia o di frode processuale da parte di Pubblico Ufficiale (373 374 CP) con tutte le conseguenze annesse e connesse anche di tipo amministrativo ed ordinistico.
Pertanto, stendiamo il velo del silenzio su questo desiderio di autonomia odontoiatrica, anche in ambito valutativo, così maldestramente espresso nella linea politica della CAO Nazionale dal Dr. Iandolo e malamente esplicitato nella proposta di modifica all’ art. 62 del codice deontologico che addirittura è contraria alla legge Italiana.
L’odontoiatra specialista di branca e il medico legale, sono sempre andati d’amore e d’accordo, affrontando per specifiche competenze, professionalità e background culturale, i casi più difficili di responsabilità professionale sia in ambito penale che civile.
Continuiamo così, nobilitiamo la figura dell’odontoiatra come anelato specialista di branca, non mortifichiamolo come inoperoso orecchiante delle problematiche di natura medico legale.
Auguriamoci tutti, comunque, che le prossime proposte di modifica del Codice deontologico, i prossimi maxi emendamenti che riguardino la sanità, le linee politiche dei vari gruppi sindacali, associazioni scientifiche o professionali in ambito medico, siano scritte in maniera comprensibile e chiara, da persone competenti, che abbiano una visione ampia e non faziosa del problema e soprattutto che conoscano la Legge e le normative vigenti in Italia.
Prof. Francesco Introna Presidente SIMLA
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