Introduzione
Il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha annunciato, trionfante – e ne aveva ben d’onde, l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di DPR, che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (cd. macrolesioni dal 10 al 100% di invalidità), inteso nella sua componente, sia biologica sia morale ovvero la cosiddetta tabella Univca Nazionale (TUN).
È evidente che se tale schema dovesse rapidamente completare il suo iter (deve ancora transitare dal Consiglio di Stato per ritornare poi al CdM e, infine, alla firma del Presidente della Repubblica) una prima vera rivoluzione nell’ambito del complesso tema del risarcimento del danno alla persona, sarebbe posta in essere.
Un’attesa quasi messianica
Era da 18 anni che il testo era atteso soprattutto dalla componente assicurativa e, oggettivamente e forse, finalmente, siamo alla fine del periodo di conflittualità, instauratasi soprattutto negli ultimi anni, tra le diverse tabelle di derivazione giurisprudenziale (soprattutto quelle degli Osservatori per la Giustizia Civile di Milano e Roma) non dimenticando, poi, i numerosi interventi della Suprema Corte.
Il “forse” del paragrafo precedente è legato ad una “urban legend” secondo la quale ogni volta che si arriva in dirittura per l’approvazione di questo tipo di Decreto, l’ultima volta risale al gennaio 2021, il governo in carica cade rovinosamente. A parte gli scongiuri che quanto scritto possano innescare da parte del Presidente del Consiglio e dei suoi Ministri, almeno apparentemente, non sembra che siamo vicini a possibili improvvisi ed imprevisti ribaltoni. Quindi, sempre forse, parrebbe davvero la volta buona.
Ma cosa contiene questo schema di DPR andandolo ad esaminare in dettaglio.
Lo schema di DPR
Stiamo parlando di soli 4 articoli – di cui l’ultimo è quello relativo alla clausola di invarianza finanziaria – ove si ricorda, inizialmente, che le tabelle in questione riguardano la quantificazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
L’articolo 1
All’art. 1 si delineano i contenuti delle diverse tavole e tabelle allegate ovvero:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138 del CdA e del DL 7 settembre 2005, n. 20, che sono i parametri normativi tenuti in conto successivamente nella produzione del valore punto danno biologico e di una giornata d’invalidità temporanea;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138 e del DL n. 209 del 2005 .
L’art. 2 stabilisce il valore del primo punto di danno biologico secondo Legge, che, stante le utime revisioni ed aggiornamenti è pari a € 939,78 ovvero il medesimo che si utilizza per le micropermanenti.
L’art. 3 stabilisce il valore – secondo i disposti di Legge – del “giorno di invalidità temporanea” che è attualmente fissato – quale singolo giorno in forma assoluta – a € 54,80 che però, a differenza dalla tabella prevista per le lesioni di lieve entità (0-9% di invalidità) può essere aumentato in misura prevista dal 30 al 60 % in relazione alla sussistenza di una componente di danno morale, più o meno accentuata, contrariamente a ciò che accade per le “micro”.
Qui sotto potete leggere e scaricare lo schema di decreto e le tabelle allegate che sono a disposizione in questo momento (le tabelle esplicative comprese nell’allegato 3 allo stato non risultano rintracciabili).
La relazione illustrativa della tabella unica nazionale
Forse addirittura più interessante è la lettura della relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto. Questa, dopo aver esaminato i contenuti di Legge soprattutto in riguardo dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni così come anche novellato dal DL 30 dicembre 2021, passa all’analisi tecnica che ha portato alla redazione della tabella unica nazionale (TUN).
E’ chiara che questa è legata alla metodologia del punto variabile, sostanzialmente, aumento del valore del punto d’invalidità ma mano che si incrementa il danno e riduczione, al contrario, con l’aumentare dell’età, adottata da anni dalle cosiddette tabelle di Milano.
La determinazione del punto base
La scelta del valore del punto base non ha basi giurisprudenziali ma si lega direttamente a quello già stabilito per Legge con i relativi aumenti secondo gli aggiornamenti ISTAT, in modo da crerae un legame di continuità con le tabelle di liquidazione del danno per lesioni di lievi entità.
Quindi, nessun riferimento giurisprudenziale, ma uno stretto legame alla Legge.
Tale presa di posizione, certamente, garantisce un salto relativo tra i due valori del punto nell’intervallo 9-10% pur permanendo la differenza stante il possibile incremento del valore maggiore per la valutazione “macro” – 10% – rappresentato dalla quota monetaria riferibile al danno morale.
Va anche aggiunto che il moltiplicatore non tiene conto della componente demografica, che viene considerata a posteriori, quale demoltiplicatore tabellare. E in più, questo, è ottenuto, a differenza delle tabelle di Milano, dividendo per punto base e per il corrispodente grado di invalidità.
In buona sostanza il valore del punto base per un’invalidità biologica del 10 % con la TUN attuale è pari a 2441,74.
Il demoltiplicatore demografico
Molto complesso risulta invece la metodologia con cui si è giunti a determinare il demoltiplicatore demografico attravero studi matematico-attuariali che comprendono, quali fattori, l’indice dimortalità ISTAT del 2021, il calcolo delle rendite vitalizie al tasso di interesse legale al 5%, moltiplicato per un fattore costante di riduzione pari a quello adottato nel CAP all’art. 139 per le lesioni di lieve entità (-0,005) assumendo al 1° anno di età i valore di 1.
Il computo del danno morale
In ossequio al dettato normativo, il risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all’aumentare di ogni punto di invalidità, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle sulle invalidità applicate nei distretti giudiziari di Milano e Roma.
Tuttavia, in luogo di prevedere incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidità permanente, come nella tabella di Milano, si è preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori per ciascun grado di invalidità.
In buona sostanza al livello minimo di valutazione di danno biologico, l’incidenza per il danno morale è calcolata nella misura 26% (0,26) che si incrementa fino al 55% (0,55) per il valore massimo.
Il documento è completato dalle osservazioni operate da alcuni enti e associazioni a cui il documento era stato fatto pervenire in genere con risposta negativa rispetto alle osservazioni proposte.
Le simulazioni e le comparazioni con altre tabelle
Infine, sempre nel documento, troverete alcune simulazioni relative alle comparazioni tra la nuova TUN e le tabelle milanesi anche se piuttosto scarse. Il tutto andrebbe, probabilmente, vagliato con più attenzione soprattutto in riferimento al danno non patrimoniale complessivo risultante danno biologico temporaneo e permanente con tutte le gradazioni previste dalla TUN per il danno morale.
Ad esempio è riportato, in forma esemplificativa, il risarcimento per un danno biologico del 50% in un soggetto di 35 con danno morale di grado “medio”. Quest’ultimo risulterebbe con la TUN pari a 418840 € mentre con le tabelle di Milano, oggi in vigore, si arriverebbe a 396434 € (un aumento a favore del danneggiato di ca. il 5%).
In sostanza, allo stato, le liquidazioni di danno biologico operati utilizzando la TUN, sarebbero lievemente più elevati della tabella di Milano 2021 attualmente in vigore soprattutto per le fasce più alte di danno. Attendiamo, comunque, altre simulazioni per osservare quali siano le reali differenze anche considerando che, comunque, una riduzione, invece, dei valori per l’invalidità temporanea sussiste anche se la sua portata, sulla incidenza sul danno non patrimoniale totale è probabilmente risibile.
Qui sotto potete leggere e scaricare il documento in forma completa:
Qualche commento alla tabella
Che commenti possiamo fare su questo schema di DPR?
Certamente si tratta di un provvedimento atteso (sono passati 18 anni da quando la Legge ne prevedeva l’emissione) che regolerebbe definitivamente la partita della liquidazione del danno non patrimoniale derivato da lesione della salute, uniformando la situazione nazionale. È indiscutibile che tutto ciò non possa che essere definito come logico, funzionale e corretto. La conseguenza direi politico – culturale è che la Magistratura, soprattutto gli Osservatori, perdono una quota di “potere” – mi si passi il termine – importante.
Certo non tutti i danni “non patrimoniali” – per quanto riguarda la loro reale sussistenza e liquidazione – sono fissati per Legge: pensiamo a quello parentale da morte, al danno terminale o catastrofale, al danni riflessi ecc… Su questi la Giurisprudenza ha ancora, in modo saldo, il pallino in mano e non si intravede all’orizzonte una disposizione legislativa sul punto.
Ritornando alle tabelle, forse anche con l’aiuto del tasso di inflazione, il divario tra queste della TUN e quelle, almeno, di Milano, parrebbe accettabile se non addirittura più favorevole ai danneggiati visto che le tabelle ambrosiane sono datate 2021 senza che si siano modificate con gli aggiustamenti ISTAT che sarebbero stati notevoli per effetto del processo inflattivo affliggente il Paese e l’intero mondo occidentale.
Ma su quest’ultimo punto attenderemo simulazioni e pareri da parte dei diversi protagonisti del sistema: assicuratori e patrocinatori dei danneggiati di cui ve terremo informati.
E la medicina legale? Quale contributo
Se poi andiamo, alle conseguenze sotto il profilo medico legale, apparentemente estraneo, al provvedimento, ci sentiamo, comunque, di proporre qualche osservazione.
Innanzitutto, stante il meccanismo adottato dalla TUN, la differenza liquidativa tra il nono (microinvalidità) e il decimo punto (macroinvalidità) dal punto di vista liquidativo risulterebbe di gran lunga inferiore al passato. Ciò consentirebbe delle vautazioni più oggettive di queste specifiche forme di invalidità, non assoggetate a quella “franchigia” punitiva assurda che l’attuale situazione poneva in essere con una possibile riduzione del contenzioso.
Altro punto da sottolineare è quella relativa alla gradazione del danno morale in cui potremmo offrire il nostro contributo attraverso le già predisposte modalità di valutazione della sofferenza morale di elaborazione medico-legale a cui la SIMLA ha contribuito.
E lo stesso varrebbe indubbiamente e io direi, quasi ineluttabilmente, per la corretta liquidazione dell’invalidità temporanea, la cui gradazione liquidativa (aumenti fino al 60% della quota base) si baserebbe in misura determinante sul contributo medico legale legato alla misurazione “tecnica” della sofferenza ad essa legata.
Peraltro, cosa mai sufficientemente esplicitata, da sempre, comunque, la liquidazione del danno non può che dipendere dalla valutazione del “danno biologico” che risulta il parametro principale su cui tutto il sistema ruota. Questo non può che coprirci di responsabilità non solo per ribadire quanto debba essere elevata la preparazione dei medici valutatori ma quanto la nostra specializzazione, sia fondamentale considerando che il terreno finanziario in cui ci muoviamo vale almeno 6 miliardi di € all’anno. Non bisogna, però, dimenticare che il ristoro del danno a persona da fatto illecito non è solo “un mercato” ma sottende valori etici e sociali di grandissima importanza. E non possiamo non pensare che pazienti danneggiati e imprese non possano che guardare a noi specialisti in medicina legale come fondamentali protagonisti del sistema.
L’ultimo decisivo passo: la consensus conference Simla
È evidente che per completare un processo virtuoso, che può essere innescato dall’approvazione di questo schema di TUN, manca sempre un elemento. Ovvero, l’altrettanto importante e decisiva codifica definitiva per Legge della tabella medico-legale per le macroinvalidità da 0-100%.
E qui SIMLA è pronta. Il progetto della consensus conference sul tema, infatti, sta affinando gli ultimi, anche se decisivi, particolari tanto che è prevista la presentazione del progetto al Congresso di Catania nel mese di giugno.
Se questa “mission” verrà portata a termine, come è assai probabile (e questa è una frase che utilizziamo solo per scaramanzia) toccherà alla politica che, ci si augura, dovrebbe doverosamente fare la sua parte.