Abstract
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro stabilisce che l’accoglimento di una condizione riconosciuta come causa di servizio garantisce la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia rovesciando altresì l’onere della prova a discarico sul datore di lavoro valutando, altresì, l’importanza della CTU medica nell’accertamento eziologico lavoro-patologia. Quella che vi proponiamo è una sentenza della Suprema Corte Sezione Lavoro (6008/2023 del 28/2/2023 – Presidente Manna, Relatore Zuliani).
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Il fatto e l’iter processuale
Un dirigente medico di primo livello ha citato in causa la propria ASL, suo datore di lavoro, ritenendola responsabile di un infarto miocardico e del conseguente danno biologico a causa del carico di lavoro svolto negli anni, in costante e continua carenza di personale. In questa vicenda giudiziaria, il medico aveva già visto riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infarto miocardico ed aveva prodotto tale riconoscimento nel corso del giudizio civile di risarcimento.
In primo grado il medico non ha trovato accolta la sua richiesta, nuovamente rigettata nel giudizio di appello, motivo per cui è ricorso in cassazione.
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Le decisioni e le motivazioni della Cassazione
Gli Ermellini, questa volta, accolgono il ricorso, cassano la sentenza di appello e rinviano ad altra Corte in diversa composizione.
Le motivazioni di tale decisione sono articolate nell’Ordinanza della Corte di Cassazione nei seguenti punti:
- In riferimento all’art. 2087 c.c., è ribadito l’obbligo dell’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute psicofisica dei propri dipendenti dai danni connessi all’attività lavorativa, includendo anche gli eventi lesivi non espressamente previsti dalla normativa antinfortunistica. A fronte di tale premessa, la decisone del giudice di merito di respingere la domanda del ricorrente per la mancata individuazione della violazione di una specifica norma di sicurezza e l’insufficiente produzione di prove attestanti la sussistenza delle omissioni datoriali in materia antinfortunistica appare infondata. Il “superlavoro”, inteso quale carico di lavoro eccedente la tollerabilità, rappresenta di per sé un inadempimento dell’obbligo di sicurezza e, una volta prodottane rigorosa allegazione da parte del lavoratore, diventa onere datoriale dimostrare la congruità del carico lavorativo.
- La Corte di Cassazione rigetta la prospettiva del giudice a quo di insufficienza di prove a dimostrazione del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento infartuale. La validazione di suddetto rapporto eziologico ai fini del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro coincide con quella, già assodata, per la corresponsione dell’indennizzo per causa di servizio, di cui il ricorrente è stato riconosciuto essere avente diritto. Inoltre, l’accertamento dell’origine lavorativa della patologia realizzato in sede amministrativa opera l’inversione della prova a svantaggio del datore di lavoro, che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza atte a prevenire l’evento.
- La sentenza del giudice di merito secondo cui il ricorrente avrebbe mancato di allegare “quali concreti svantaggi, provazioni ed ostacoli sono derivati dalla menomazione denunciata” è ritenuta censurabile dalla Corte, la quale sottolinea come tali elementi siano necessari unicamente per la personalizzazione del danno. L’unico obbligo del lavoratore consiste nel dare prova dell’evento dannoso occorsogli, per il cui vaglio può essere disposta una consulenza tecnica di ufficio che, avendo funzione percipiente, costituisce mezzo di prova.
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Sulla base di tali motivazioni gli Ermellini cassano con rinvio la sentenza di appello, ma soprattutto ribadiscono come il dipendente abbia solo l’onere di provare il danno richiesto ed allegare l’inadempimento all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro riguardante la richiesta di un lavoro eccedente la tollerabilità. Spetterà poi a quest’ultimo dimostrare di aver adottato nel caso concreto tutte le misure idonee preventive.
Qui potete leggere e scaricare la sentenza completa.
Un piccolo commento
Se leggiamo in modo differente questa ordinanza ben può raggiungersi questo pensiero: se il CTU ha il compito di rispondere ai quesiti posti, ma letti i documenti e gli atti di causa, allora tali oneri di prova non possono essere assolutamente disattesi, soprattutto nel campo della responsabilità contrattuale anche nel settore lavorativo.
Forse ritorniamo alla medicina legale del lavoro?
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