Segnaliamo una ordinanza emessa dalla Cassazione in tema di responsabilità medica (n. 24164/19 VI Sezione Presidente Frasca, Relatore Rubino) riguardo l’onere della prova tra struttura privata e medico.
L’ordinanza
La Cassazione decide che in caso di risarcimento del danno a un paziente non può essere attribuito al medico l’onere della prova circa gli elementi di corresponsabilità della clinica. E’ la struttura, al contrario, che deve provare che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze (di natura tecnico-organizzative). Dunque, per essere esentata dal risarcimento, la struttura deve dimostrare che quanto accaduto sia dovuto all’azione sanitario responsabile della prestazione. Nel caso di specie stiamo parlando del fallimento di un intervento di protesizzazione d’anca.
Qui sotto puoi scaricare l’ordinanza.
Sembrerebbe, quindi, che tutto torni all’onere probatorio legato alle prestazioni: organizzativa della struttura e connessa alla diagnosi e alla terapia correttamente eseguite del medico.
Altre però erano state le pronunce in passato.
Come è noto, la responsabilità della struttura ospedaliera, risulta fondata, per giurisprudenza consolidata e ora anche per Legge, sul contatto sociale qualificato. Ha, quindi, natura contrattuale e ad essa si applicano le ordinarie norme sull’inadempimento ex art. 1218 c.c. (Cass. civ., n. 1620/2012). Di conseguenza, in sostanza, la Cassazione considerava la struttura come responsabile dell’attività diagnostica e/o curativa riferibile ai singoli operatori.
Certamente la struttura era obbligata ad assicurare al paziente un sufficiente grado di organizzazione ma questo eventuale deficit, ove fonte di danno, avrebbe integrato un autonomo ulteriore profilo di responsabilità. Richiamando, però, l’art. 1228 c.c., la Cassazione considerava necessario e sufficiente, che il medico operante all’interno della struttura commettesse l’errore per rendere anche la struttura responsabile. E tutto ciò, a prescindere dal rapporto di lavoro del medico con essa (subordinato o libero professionale). La ragione di quanto sopra era alla palese esistenza di un collegamento tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l’organizzazione, della struttura sanitaria medesima.
Dunque, in linea di principio, per la Cassazione, la struttura sanitaria era considerata responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (Cass. civ., n. 6436/2015). Qualora la struttura sanitaria avesse voluto essere dichiarata esente da tale responsabilità, doveva sì dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi richiestile, ma anche di essersi, però, avvalsa di personale idoneo e competente.
Con questa ordinanza della Cassazione cambierà qualcosa circa l’onere della prova tra medico e struttura sanitaria in caso di colpa ?