Abstract
Un’importante sentenza del Tribunale di Milano si esprime per il sì al cumulo dell’indennizzo in polizza infortuni ed il risarcimento del danno in ambito di responsabilità civile.
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Il Tribunale di Milano affronta i problemi correlati alla compensatio lucri cum damno soprattutto in relazione alla possibilità di cumulare il risarcimento del danno patito a seguito di fatto illecito e l’indennizzo garantito al danneggiato dall’aver stipulato una polizza infortuni.
Lo fa con la sentenza 2894 del 11/04/2023 che porta la firma del Dott. Damiano Spera, Presidente della X Sezione del Tribunale Civile. Il prestigio dell’estensore (il Dott. Spera è il referente dell’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano) ci induce a segnalarvela anche perché questa si pone in netto contrasto con alcune decisioni della Suprema Corte. In particolare si sta parlando di tutto quel filone che a partire dalla sentenza 11 giugno 2014, n. 13233 (vedi) aveva negato la possibilità del cumulo tra indennizzo derivante da una polizza infortuni e risarcimento, per lo stesso fatto, del danno da affatto illecito.
La vicenda di cui si occupava il Tribunale di Milano era relativo ad un’aggressione subita da un soggetto da parte di un’artista di strada, autorizzato dal Comune di Milano, che era seguito ad un diverbio tra i due da cui erano scaturite delle lesioni poi indennizzate attraverso una personale polizza infortuni.
L’aggredito aveva chiesto anche il risarcimento di dette lesioni citando sia l’aggressore che il Comune di Milano che aveva consentito la sua operatività come artista di strada. Il Comune, oltre a respingere ogni addebito quanto a responsabilità, aveva anche contestato la concessione del risarcimento in quanto il ricorrente aveva già ottenuto l’indennizzo per il medesimo fatto a seguito della stipula di una polizza infortuni.
Il Giudice Spera, pur non riconoscendo il Comune di Milano come responsabile civile, affrontava anche l’argomento della “compensatio” arrivando alla conclusione della possibile cumulabilità delle due somme.
La sentenza risulta estremamente articolata con ampie citazioni della giurisprudenza soprattutto con riferimento alle numerose sentenze delle Sezioni Unite relative alla “compensatio lucri cum damno” anche su altri temi rispetto alla polizza infortuni (danni a cose, invalidità civile, INAIL, etc.). Non dimenticando, peraltro, che la Corte di Cassazione, per quanto riguarda le polizze infortuni “caso morte”, si era già espressa favorevolmente per il cumulo tra indennizzo e risarcimento stante la sua caratteristica solidaristica-previdenziale (vedi).
Le conclusioni del Giudice Spera, largamente argomentate nella sentenza che vi andremo a proporre, possono essere sinteticamente ricondotte a questa citazione tratta dalla sentenza:
Sicché, nel caso in esame, la polizza infortuni stipulata dalle parti, prevedendo in concreto una rinuncia da parte dell’assicuratore al proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., ha una finalità previdenziale e, quindi, assume in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, rispetto alle quali la Suprema Corte esclude pacificamente l’operatività della compensatio.
Questa sentenza aggiunge un tassello importante in un dibattito ove anche molti esponenti medico-legali avevano espresso contrarietà rispetto alle pronunce della Suprema Corte.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in questione
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