Abstract
Vi presentiamo una sentenza del Tribunale di Parma ove il Giudice giudica indennizzabile l’infezione da Covid 19 in ambito di polizza privata infortuni sul presupposto che non risulta esclusa dal contratto come altre affezioni simili.
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Un altro tassello si aggiunge alla sempre presente vivace polemica circa l’indennizzabilità dell’infezione da Sars-CoV-2 nell’ambito delle polizze private che garantiscono gli infortuni. Questa volta, il Tribunale interessato è quello di Parma relativamente alla causa rg 3833/2021 con sentenza datata 7/02/2023.
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Il fatto
La vicenda riguardava il caso morte di un assicurato, in una buona condizione fisica di base e in assenza di qualsiasi fragilità individuale, che nella fase iniziale della pandemia, contraeva l’infezione decedendo il 27/3 dello stesso anno in una Terapia Intensiva Ospedaliera. La CTU espletata riconduce al Sars-CoV-2 la causa del decesso senza che si fossero poste in luce co-morbilità o situazioni patologiche particolari che potessero alterare il rischio.
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Il processo
Il Giudice, nella sentenza, sintetizza in modo piuttosto chiaro le posizioni di parte attrice e di parte convenuta, che si richiamano a quelle già note venutesi a confrontare sia da un punto di vista giuridico che medico legale e di cui vi abbiamo già parlato più volte.
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Le decisioni del Giudice
Le deduzioni del giudicante partono, ab initio, dalla considerazione che certamente, all’epoca della stipula della polizza, il virus in questione non fosse noto e che, almeno teoricamente, stante la definizione dell’evento infortunio, sarebbe da riconoscere come tale.
A rafforzare tale pensiero sarebbero due situazioni esplicitate in modo chiaro dal contratto assicurativo di cui si sta discutendo:
- La prima relativamente all’esclusione dall’indennizzo delle conseguenze di contaminazioni biologiche o chimiche da atti di terrorismo. A fronte di tale clausola, non si potrebbe non ammettere che se ne specifichi la modalità di produzione (terrorismo) vuol dire che le altre situazioni in cui si verifica “la contaminazione” sono coperte dalla polizza.
- La seconda è quella legata alla non assicurabilità dei soggetti HIV positivi congiuntamente alla possibilità di recedere dal contratto ove questo tipo di infezione si manifestasse nell’assicurato in quanto aggravante il rischio. Secondo il Giudice, alla luce di questa disposizione di polizza – e forse qui con una possibile misinterpretazione, ma si tratta di un giudizio del tutto personale – l’affezione Covid 19 in questione sarebbe, da un lato in astratto indennizzabile, dall’altro, per escludere questa circostanza, dovrebbe essere presente una specifica clausola di esclusione per non dar luogo alla prestazione assicurativa. E qui il Giudice, oltre alla problematica HIV di cui si è detto, fa riferimento anche ad altri contratti ove l’esclusione delle infezioni, qualora non relate direttamente ad un fatt o lesivo esterno altro.
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In conclusione, sempre secondo il Giudice:
“Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1370 c.c. si dirà, dunque, che il ricorso ad una formula (convenzionale) di carattere definitorio-omnicomprensivo impone al predisponente di farsi carico di tutti gli eventi di quella stessa natura (cfr. anche artt. 1366, 1369 c.c.), a prescindere che siano, o meno, riconducibili a fattori noti e preesistenti al contratto: nel caso di specie non ci si trova, dunque, nemmeno dinnanzi ad una lacuna nel testo contrattuale, giacché la definizione pre-confezionata e unilateralmente predisposta è in grado di de-crittografare gli eventi verificatisi.
La situazione è affatto analoga a quella verificatasi, in passato, con l’infezione da HIV: è sicuro che l’agente infettivo abbia modificato il calcolo degli operatori economici, che avevano siglato contratti, ignari della potenzialità diffusiva di quella infezione. Le clausole in tema di infezione da HIV diffuse nella prassi, tuttavia, confermano la necessità di sottrarre alla disciplina contrattuale un’ipotesi concreta, astrattamente riconducibile alla definizione posta in premessa.”.
In sintesi, non essendo prevista una specifica esclusione per la fattispecie relativa alle conseguenze dell’infezione da Sars CoV2, non vi sarebbero i presupposti per opporre un rifiuto all’indennizzabilità delle stesse.
La saga continua.
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