Nell’ultimo anno mi sono capitati due eventi che meritano qualche riflessione che desideri condividere con Voi.
La centralità della Suprema Corte
Il primo: sono stato rimbrottato con garbo da un ottimo Magistrato della Suprema Corte, nel corso di un convegno del quale eravamo entrambi ospiti per il fatto di aver inserito in una diapositiva l’immagine del Re Sole riferendomi alla centralità della Cassazione nei processi decisionali sull’interpretazione delle norme di Legge ricordandomi, invero del tutto correttamente, che gli Ermellini, come sostiene Alberto Bordi, esercitano la propria funzione nomofilattica, da un lato per garantire l’attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall’altro fornendo indirizzi interpretativi uniformi per mantenere nei limiti del possibile l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.
E certamente non si può non sostenere che la Cassazione svolge questo importante compito aggiungendo però che le sue decisioni, almeno nel campo del risarcimento del danno a persona, a volte, benché ovviamente motivate, sono in grado di sconvolgere in modo sostanziale il sistema risarcitorio che deve costantemente adeguarsi non tenendo in quanto vengono sovente rivoluzionati numerosi aspetti della usuale attività forense che interagisce con un sistema assicurativo che possiede un’organizzazione industriale che, anch’essa, ha necessità di riorganizzarsi.
E, quindi, sostanzialmente non si può non sostenere che la Cassazione, almeno sui temi che sono di competenza della medicina legale, ha istituito un sistema copernicano fortemente eliocentrico al quale tutti, alla fine, si devono adattare.
L’obbligata scelta di Milano
Il secondo: un rappresentante del Gruppo 13 dell’Osservatorio per il Diritto Civile del Tribunale di Milano che si sta occupando della tabella da costruire per risarcire il danno da grave lesione del rapporto parentale mi aveva chiesto di entrare come rappresentante medico-legale nel board che si sta accingendo a completare l’operazione ovviamente anche sulla scorta di pregresse sentenze di merito.
Ho cortesemente rifiutato l’invito in quanto ritengo personalmente che detta tabellazione, sollecitata dalla Suprema Corte nella ordinanza 13540/23 del 17 maggio 2023 e già recepita dall’Osservatorio capitolino, sia una posizione non condivisibile e che ben più corretta, per una simile fattispecie, mi sembrava la posizione precedente dell’Osservatorio meneghino che concedeva il risarcimento al familiare del macroleso fissando una forbice tra un massimo ed un minimo.
La standardizzazione dei parametri
Or bene, è vero che il processo in corso nell’ambito del diritto civile che si occupa del risarcimento del danno non patrimoniale è quello di determinare in modo sempre più standardizzato i parametri con cui esso va calcolato ai fini di creare un’uniformità di giudizio che potrebbe di per sé essere considerata una forma di equità ineludibile.
Non nascondiamoci però dietro ad un dito quando però, estremizzandosi questi percorsi, non si può che concludere che siamo ormai nel tunnel di un sistema indennitario puro ove, pur riconoscendosi un notevole e sempre maggiore numero di danni non patrimoniali tutti legati alla perdita o al rimaneggiamento del bene” vita” o “salute” (e su questo lemma qualche riflessione andrebbe fatta) – basti ricordare il danno da perdita chance, il danno da grave lesione del diritto parentale, il danno da premorienza, il danno latente e via di seguito – cerca di trovare nell’incasellamento tabellare una via di risoluzione.
Certo che si può salutare l’evento della TUN come epocale – e di fatto lo è per i vantaggi che porta al sistema – ma a volte soffermarsi se il criterio dell’uniformità corrisponda forzatamente a quello dell’equità mi pare lecito.
Tabellare la sofferenza che deriva dallo sconvolgimento catastrofico della propria esistenza per una grave lesione della salute di un proprio caro è giusto o no?
Siamo tutti convinti che sia una “mission impossible” (d’altronde lo è anche quella di risarcire il danno biologico) ma è la standardizzazione che francamente mi spaventa.
Qualche esempio con la tabella romana
Proviamo ad utilizzare le tabelle di Roma versione 2023 (pagine 14-18) in tre casi che, in ogni caso, certamente, sono frutto di un grande sforzo e di una grande applicazione da parte dei Magistrati capitolini indipendentemente dalla mia personale posizione.
Il primo si riferisce ad una mamma di un bambino figlio unico dell’età di 10 anni sposata dell’età di 30 anni che perda l’arto superiore destro a causa di un trauma (al bambino è stata concessa l’indennità di frequenza) da parte delle strutture sanitarie: il calcolo del risarcimento per lei sarebbe pari a 106560 € (valore del punto 6000 €)
Il secondo è quello di un vedovo di 60 anni con due figli, che deve assistere, anche con l’aiuto dell’assistenza pubblica, un figlio di 40 anni, paraplegico (80 %) a seguito di un incidente stradale: risarcimento: 128444 € (valore del punto 6457 €).
Il terzo è quello sempre di una donna di 70 anni, senza figli, che deve assistere, anche qui con l’intervento del SSN, il marito ottantenne che è rimasto tetraplegico con funzioni cognitive conservate (valutazione danno biologico 90%): risarcimento: 151491 € (valore del punto 6457 €).
Differenze evidenti
Le differenze risarcitorie nei diversi casi sono relative salvo per ii primo. È indubbio che, invece, i tre casi – sotto il profilo direi “clinico” – sono veramente diversi.
Il primo per la durata limitata dal punto di vista dell’assistenza (considerata o meno una corretta protesizzazione) che al raggiungimento dell’età adulta verrà a scemare.
Per gli altri due casi è inutile sottolineare che la differenza – peraltro a favore del familiare del secondo paziente – è palesemente ingiusta. Anche se l’invalidità è minore nel secondo caso rispetto al primo, dal punto di vista meramente attuariale, l’assistenza e la sofferenza del congiunto – in base alle aspettative di vita – si protrarrà probabilisticamente, per l’uomo sessantenne, almeno per vent’anni mentre per il terzo caso, la moglie del tetraplegico, anche per le condizioni del soggetto, è difficile che la durata dell’assistenza e della sofferenza interiore è improbabile che si estenda oltre i 5 anni.
Le innumerevoli variabili
Tutto questo non tenendo conto di moltissime variabili che gli specialisti in medicina legale, unici ad avere un contatto vicinissimo e completo con il danneggiato, conoscono bene.
Parliamo della sussistenza di dolore anche gravissimo in certi soggetti paraplegici, condizioni di obesità e sovrappeso che impediscono un agevole spostamento dei pazienti, presenza o meno di decubiti, capacità del danneggiato di adattarsi dal punto di vista psichico e psicologico alla nuova situazione gravemente invalidante, situazioni abitative difficili, applicazione dei familiari nell’assistenza più o meno valide, grado culturale dei pazienti e dei familiari, possibilità di assistenza pubblica di grado elevato così differenziata, e purtroppo, carente in tante parti d’Italia.
E qui da un lato non possiamo che sottolineare che il ruolo del medico legale oltre ad offrire la sua valutazione percentuale dovrebbe essere in grado di mettere in evidenza questi particolari anche confrontandole con le obbligatorie allegazioni sul punto della parte ricorrente sempre fondamentali in casi di questo tipo.
L’elemento dell’eliminazione del fare è così importante in questi casi?
Certo le tabelle cercano un’equità possibile tentando di sfuggire ad un’individualizzazione che potrebbe portare ad ingiuste sperequazioni e ad iniquità evidenti.
Legarsi così a stretto filo ad un’indicazione clinica (danno biologico) come parametro fondamentale è davvero corretto. Quest’ultimo, infatti, benché motivato sul piano scientifico non tiene conto affatto, per esempio, della difficoltà di assistenza che è tutt’altra cosa e poggia su variabili, a mio avviso, almeno non del tutto dipendenti dalla misurazione del “fare” che è il nostro compito e che fa dei valutatori medico-legali praticamente la maggiore funzione indipendente del sistema TUN.
E’ evidente che siamo entrati sempre più in un sistema indennitario che ruota in maniera preponderante intorno al giudizio medico.
Mi par questo cosa sulla quale meditare e che pone un problema nuovo anche nella redazione di una tabella a punti sulla quale, in ogni caso, sono i molteplici i dubbi, almeno del sottoscritto, relativamente ad una sua giustificata “equità”.
