Abstract
L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha stabilito che la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto mezzo di indagine riconducibile nell’ambito degli atti giudiziari, è esclusa dall’accesso civico generalizzato.
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L’accesso civico generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione regolato dal dlgs 33/2013 (cosiddetto “DecretoTrasparenza”) che consentiva l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione, all’art. 5 comma 2 vietava però la diffusione degli stessi rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 5 bis commi 1 e 2 ovvero per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, ì la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive). In più, la medesima restrizione anche, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di alcuni interessi privati rappresentati dalla protezione dei dati personali, si estendeva, in conformità con la disciplina legislativa in materia, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza nonché agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Nel documento, ove, peraltro, viene effettuata un’interessante ed esaustiva rassegna sul ruolo dei CTU e della consulenza tecnica d’ufficio in ambito legislativo e giurisprudenziale, l’ANAC, in conclusione, ai sensi dell’art. 76 disp. att. Cod. Proc. Civ. per il quale l’accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio, nonché dalle regole che subordinano il rilascio di copie al pagamento di appositi diritti (cfr. art. 744 Cod. Proc. Civ.) riteneva che per le CTU è vietato l’accesso civico, che peraltro all ́art. 5-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che lo stesso “è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l ́accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”.
Qui sotto potete leggere e scaricare la disposizione predisposta dall’ANAC.
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