Ritorniamo ad affrontare la tematica della responsabilità erariale difronte alla Corte dei Conti, ma in questo caso la questione giuridica riguarda il medico in formazione.
Il nostro commento riguarda due sentenze della Corte dei Conti: quella territoriale per la regione Liguria, n. 55/2023, e il relativo appello Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 139/2025.
Il ruolo del medico in formazione
Si è soliti pensare che la figura professionale del medico in formazione,“in divenire”, comunque un medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione, non sia investita dall’obbligo di rispondere di un eventuale danno a carico di una azienda ospedaliera pubblica in conseguenza di una sua prestazione professionale erogata solo in virtù del fatto che sta frequentando il corso di formazione specialistica, in virtù del quale non ha un contratto di lavoro, ma appunto di formazione.
Già abbiamo avuto modo da questo sito di sottolineare come il medico in formazione si è comunque investito da un obbligo di garanzia e quindi di tutela nei confronti del paziente, oltre che di responsabilità penali (vedi).
Il caso
Il caso in discussione, che ormai risale al 2014 e trova termine giudiziario davanti alla Corte d’Appello della Corte dei Conti, riguarda il ruolo svolto da un medico in formazione specialistica presso una scuola di specializzazione in chirurgia generale, iscritto al terzo anno. Il fatto lo vede coinvolto quale terzo operatore nel corso di un intervento chirurgico addominale, una emicolectomia.
Il procedimento ha avuto anche uno sviluppo giudiziario all’interno di un processo penale, che ha visto la condanna, in primo e secondo grado, confermata in sede di Cassazione anche a carico dei due medici strutturati.
Quello su cui vogliamo concentrare l’attenzione di voi lettori, a cui lasciamo il compito della lettura delle due sentenze dei Giudici della Corte dei Conti, è il fatto che è stata riconosciuta una colpa connotata da gravità anche in capo al medico in formazione, non avendo egli identificato e quindi segnalato che nel corso di resezione intestinale non veniva effettuata la sutura tra i due monconi intestinali con conseguente peritonite che aveva poi determinato uno shock settico mortale.
Cronologia sintetica dei fatti come riportati nelle due sentenze della Corte dei Conti
| DATA | FATTO |
| 24/07/2014 | Ricovero del paziente per sospetta lesione colica; programmata emicolectomia sinistra. |
| 25/07/2014 | Intervento chirurgico laparoscopico (emicolectomia sinistra) eseguito dall’equipe. |
| 26/07/2014 | Nuovo intervento chirurgico eseguito dopo complicanze; persiste peritonite stercoracea. |
| 27/07/2014 | Rientro in sala operatoria in urgenza per shock settico e insufficienza multiorgano; eseguita colostomia secondo Hartmann. |
| Data non specificata 2014 (successiva agli interventi) | Decesso del paziente per shock settico e complicanze post‑operatorie. |
| 2018 (13/07–21/09/2018) | Sentenza penale di primo grado del Tribunale di Genova: condanna per omicidio colposo dei medici dell’equipe (sent. n. 3009/2018). |
| 2020 (22/10–27/10/2020) | Sentenza della Corte d’Appello di Genova che conferma la condanna penale (sent. n. 2262/2020). |
| 2021 (delibera n. 1389/2021) | Delibera aziendale e transazione: l’Azienda eroga somme agli eredi (importo complessivo indicato in sentenza: €500.000,00) e pagamenti a difensori (es. €43.773,60; provvisionale già corrisposta €37.295,60). |
| 2022 (12/01–31/01/2022) | Sentenza della Corte di Cassazione che conferma la condanna penale (Cass. pen. n. 3295/22). |
| 25/05/2023 | Decreto della Sezione giurisdizionale ligure: accoglimento dell’istanza di rito abbreviato per due medici – primo e secondo operatore – (posizioni stralciate). |
| 14/06/2023 (deposito) | Sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Liguria (sent. n. 55/2023): condanna del dott. Omissis (specialista in formazione) al risarcimento di €29.053,46 (oltre rivalutazione, interessi e spese), con riferimento alla responsabilità amministrativo‑contabile. |
| 11/09/2025 (deposito) | Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello: conferma condanna della Corte dei conti ligure n. 55/2023. |
L’intervento della Corte dei Conti
L’addebito riguarda proprio il dover garantire attraverso la propria presenza, in virtù dell’essere medici e di essere soggetti al concetto di obbligo di garanzia nei confronti del paziente, quella dovuta solerzia ed attenzione che è propria di ogni sanitario che partecipa ad un intervento chirurgico, avendo quindi la possibilità di evitare lesioni al malato garantendone la tutela.
In sostanza , emerge dalla lettura delle sentenze che la colpa grave, così come già identificata in primo grado presso la Corte dei Conti Ligure, risiede proprio nel non aver posto quell’attenzione necessaria a tutela del paziente anche da parte del medico in formazione, che non può essere funzionalmente relegato a meno spettatore dell’intervento, dovendo al contrario essere attivo partecipante nel corso dell’intervento stesso.
Un altro elemento importante risiede nel fatto che, leggendo la sentenza della Corte d’Appello della Corte dei Conti, la gravità della colpa che i giudici erariali prendono in considerazione è mutuata proprio dagli atti processuali del procedimento penale, che è ampiamente citato nelle sentenze erariali qui allegate.
Vi sono due elementi che vogliamo portare all’attenzione del nostro lettore:
- La lunghezza procedimento giudiziario in sé per sé considerato, che ha avuto inizio con l’evento nel 2014 per concludersi poi nel 2022 per il ramo penale e nel 2025 per quello erariale;
- Il riferimento all’art. 651 cpp citato nella sentenza erariale di appello per cui ogni fatto cristallizzatosi in sede dibattimentale penale è trasferito direttamente all’interno di un procedimento erariale;
Ecco un passaggio importante della Sentenza:
…ritiene il Collegio, per un verso, che non possa predicarsi, de plano, l’inconfigurabilità della responsabilità dello specializzando in via generale (fatta salva l’ipotesi che lo specializzando abbia errato proprio in esecuzione di erronee direttive ricevute), nonché, per altro verso, che questa debba esser valutata in concreto avuto riguardo ad un insieme di parametri ricostruttivi, tra i quali la mansione in concreto attribuita allo specializzando, il livello di formazione già raggiunto (trattandosi comunque di soggetti già medici e abilitati all’esercizio della professione) e il grado di difficoltà tecnica della prestazione rivelatasi errata…D’altra parte, il semplice riscontro dell’avvenuta sutura (pur effettuata dal primo operatore) costituiva operazione alla portata anche di un semplice medico non specializzato, tanto più, nel caso di specie, avuto riguardo alla concreta dinamica dell’intervento, per come emergente dalla riferita CTU…
Lasciamo al lettore, trarre i dovuti insegnamenti in merito ai doveri di ogni medico ed alla sua eventuale difesa tecnica, ma soprattutto riflettere sul fatto che quando si è medici lo si è sempre, indipendentemente dai ruoli assunti. Ricordiamocelo.
Qui sotto potete leggere e scaricare le due sentenze della Corte dei Conti
