Giurisprudenza Responsabilità medica

Più informi, meglio informi

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Abstract

La Corte di Cassazione civile, sezione 3°, con la sentenza n. 1936/2023 ha nuovamente ribadito che è necessario accertare il nesso causale tra l’omessa informazione ed il danno arrecato al paziente.

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l fatto e il processo

Il fatto riguarda un intervento di sostituzione aortica addominale a causa di un aneurisma mediante tecnica definita OPEN, ossia attraverso un intervento in laparotomia mediana con sostituzione protesica del tratto aortico dilatato.

A seguito di tale intervento il paziente sviluppò una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale, per cui fu sottoposto a resezione di un tratto di intestino con conseguenti reliquati permanenti, giudicati gravi.

Nel corso del processo di primo e di secondo grado fu riconosciuto che tale complicanza è da considerarsi rara ed imprevedibile, ma la consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado giudicò la tecnica OPEN “tecnica operatoria obsoleta” applicata al trattamento dell’aneurisma. Se, infatti, l’aneurisma fosse stato eseguito con tecnica endovascolare EVAR le complicanze sarebbero state con certezza evitate.

Si aprì pertanto il campo alla discussione sulla omessa ed incompleta informazione in merito alla possibilità di eseguire l’intervento con tecnica endovascolare. Si obiettò che la prestazione sanitaria fosse viziata dall’omessa informazione al riguardo, così privando il paziente di una ulteriore scelta terapeutica.

Sulla base di tale considerazione il tribunale di primo grado condannò la struttura sanitaria al risarcimento del danno. La parte convenuta ricorse in appello.

 Nel corso del processo di appello, la Corte riconobbe che:

  • si era formato il giudicato interno sulla correttezza della tecnica chirurgica prescelta;
  • le complicanze seguite all’intervento erano “imprevedibili”;
  • il medico fosse lo stesso in colpa, per non avere prospettato al paziente l’esistenza d’una tecnica operatoria alternativa.

Pertanto, riconoscendo quale unico addebito l’omessa informazione sulle alternative terapeutiche, la Corte di Appello rigettava la domanda di appello della struttura sanitaria.

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Le decisioni della Suprema Corte

L’obbligato al risarcimento, quindi, ricorse in Cassazione. In questa sede gli Ermellini accolsero il ricorso e cassarono la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d’appello.

La motivazione dell’accoglimento del ricorso in cassazione risiede nel fatto che se l’unica condotta colposa risiede nell’omessa informazione, per condannare una struttura sanitaria al risarcimento del danno (danno evento in questo caso), sarebbe stato necessario accertare l’esistenza di un valido nesso causale tra la suddetta omissione d il danno.

Ciò che qui si vuole sottolineare è l’aggettivo valido posto avanti al lemma “nesso”, quasi a ritenersi che tale nesso lungi dall’essere una mera supposizione o congettura. Al contrario pare leggersi che il nesso richiesto debba caratterizzarsi per efficacia, pienezza e capacità nell’unire il fatto (l’omessa informazione) alla sua conseguenza (il danno lamentato).

Difatti, continuando a leggere la sentenza gli Ermellini scrivono chiaramente che:

“Per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò. Nel caso specifico, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra tecnica “OPEN” e tecnica “EVAR”.

Il nesso causale, nel caso specifico, pare debba essere assolto ricorrendo ad un criterio molto più rigoroso, non semplicisticamente richiamando il “più probabile che no”. Non a caso in sentenza si richiama il giudizio controfattuale e di probabilità logica, molto più aderente al ramo penale del diritto in materia di responsabilità sanitaria.

La vicenda processuale non è giunta al termine ed ancora altre lingue e penne dovranno esprimersi. In questi casi Alberto Moravia direbbe: “Quando le informazioni mancano, le voci crescono”, ma Arthur Conan Doyle ricorderebbe al chirurgo che “Le informazioni di prima mano sono sempre le migliori”.


Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa

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