Abstract
Ci pare interessante proporvi una sentenza del Dott. Damiano Spera, Presidente della X Sezione Civile del Tribunale di Milano, che assume particolare rilevanza in quanto, come è noto, il Presidente Spera è anche il Coordinatore dell’Osservatorio per la Giustizia Civile degli Uffici Giudiziari meneghini. Questa sentenza ci pare particolarmente significativa soprattutto per il ruolo che viene dato, in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, alla componente legata alla “sofferenza psico fisica” di natura valutativa medico-legale di cui vi abbiamo proposto, durante la scorsa settimana, le nuove indicazioni stabilite dall’apposita Commissione nominata da SIMLA.
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Il fatto
Stiamo parlando di un classico incidente stradale in cui il soggetto leso, di anni 47, di professione carpentiere, si trovava coinvolto. Egli era alla guida di un auto che veniva violentemente tamponata da un furgone che lo sospingeva contro altra autovettura. Il furgone si dava poi alla fuga per cui interveniva la Compagnia designata dal Fondo di Garanzia nonché l’INAIL trattandosi di infortunio in itinere. Veniva disposta CTU cinematica nella quale, pur riconoscendosi una principale condotta colposa da parte del guidatore del veicolo rimasto poi sconosciuto, veniva attribuita una parziale responsabilità anche al ricorrente nella misura di 1/3. Veniva indi espletata CTU medico-legale nella quale veniva stabilito che il soggetto, in seguito al sinistro stradale, aveva riportato la frattura della testa del femore destro, della porzione posteriore dell’acetabolo con lussazione dell’anca omolaterali. Il profilo valutativo del CTU medico-legale era il seguente: 15 giorni di invalidità temporanea assoluta, 30 giorni in forma parziale al 75 %, 30 al 50 % e altri 30 al 25 %. con postumi permanenti pari ad un danno biologico quantificato nella misura del 22 % incidenti, in forma di usura, sull’attività lavorativa esercitata dal danneggiato (come già detto carpentiere).
Il CTU, infine, come da classico quesito dell’Osservatorio milanese in tema di valutazione del danno a persona (si fa notare che, attualmente, i “gradi” valutativi sono nel frattempo diventati 6 ovvero da 0 a 5), provvedeva a computare anche quello che in sentenza veniva definita come “sofferenza soggettiva” sia per il periodo d’invalidità temporanea che per i postumi. Questa veniva quantificata dal CTU in una scala da 1 a 5: 4 (elevata) per il periodo d’invalidità temporanea in forma totale, 3 (medio elevata) per l’invalidità in forma parziale al 75 % e di 2 (media) per i restanti periodi. La “sofferenza” per i postumi veniva determinata dal CTU in misura di 2 (media, quindi).
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La liquidazione del danno non patrimoniale
I principi applicativi dai quali il Giudice trae l’ispirazione per procedere alla liquidazione del danno nel caso in esame sono essenzialmente costituiti, in primis, da quelli dettati dalla ordinanza cosiddetta “decalogo” (7513/78 vedi) e in particolare quelli che si rinvengono nei punti 8) e 9) ovvero tener conto nel risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento valutativo medico-legale (ovvero danno biologico=danno dinamico-relazionale) rappresentati dalla “sofferenza interiore” (dolore nell’animo, vergogna, disistima di sé ecc…) che dovranno formare oggetto di separata liquidazione. E naturalmente, da quanto riportato nella Tabella dell’Osservatorio milanese nella sua più recente formulazione (vedi) formulata secondo gli orientamenti stabiliti dalla Cassazione e dalla Medicina Legale in relazione all’applicazione degli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (vedi).
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La liquidazione del periodo d’invalidità temporanea
Qui il Giudice, parte dalle indicazioni della Tabella di Milano ovvero dall’importo base di € 72 per giorno di invalidità temporanea in forma assoluta a cui si sommano ulteriori € 27 per sofferenza soggettiva interiore con possibilità di personalizzare ancora la somma nella misura del 50%. Tenendo conto dalle indicazioni del CTU medico legale connesse alla sua valutazione della sofferenza interiore, determina, nel caso di specie, un aumento personalizzato nella misura del 30 % sui 27 € portandolo quindi a 35 €. Di conseguenza stante le indicazioni del CTU sui relativi periodi frazionati nelle loro componenti (100%, 75% ecc…) dispone una somma pari a € 4320 per il danno da invalidità temporanea relativo al pregiudizio biologico/dinamico relazionale e € 2100 per la componente di sofferenza soggettiva legata all’invalidità temporanea con totale da liquidarsi quantificabile nella misura di € 6420.
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La liquidazione del danno biologico o dinamico relazionale
Apparentemente si tratta del conteggio più semplice. Qui il riferimento è quello relativo alla voce della V colonna delle tabelle “milanesi” di liquidazione del danno biologico/dinamico relazionale (22 %) per l’età corrispondente (47 anni) a cui, però, va aggiunta, la somma relativa alla sofferenza soggettiva interiore senza alcun aumento o diminuzione in quanto il CTU ha stabilito che questa è di valore “medio”. Di conseguenza, seguendo orientamenti di Cassazione che parrebbero consolidati (vedi) e comunque del tutto accettati nelle prospettive liquidative dell’Osservatorio milanese, il conteggio per il danno biologico permanente risulta pari a € 59017 a cui si somma quello relativo alla sofferenza soggettiva/danno morale media pari a 22470 €.
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La liquidazione della sofferenza interiore e la personalizzazione del danno
Qui il discorso si fa complesso.
Infatti, nel caso di specie, parte attrice ha allegato prove documentali circa una maggiore difficoltà nell’esecuzione dell’attività lavorativa del danneggiato (carpentiere) che, come detto più sopra, sono stati condivisi dal CTU che ha determinato che la menomazione riportata comporta, senza alcun dubbio, una condizione di “usura” del soggetto nell’espletamento di tale attività.
Il Giudice quindi ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere ad una “personalizzazione” della cifra da liquidare ma si pone il problema di come conteggiarla.
Potrete leggere nella sentenza che, su questo punto, il redattore rinviene criticità in alcune pronunzie della Suprema Corte (particolarmente 25164/2020 – vedi) in cui si sosteneva che l’aumento del risarcimento da “personalizzazione” dovrebbe riguardare, nella misura massima del 30 %, la sola componente del danno biologico/dinamico-relazionale. Secondo il Dott. Spera, invece, la lettura più corretta dell’art. 138 terzo comma, prevederebbe, per la “personalizzazione”, un possibile aumento del 30 % ma per la somma complessiva del danno non patrimoniale venutasi a determinare ovvero danno biologico/dinamico relazionale + danno da sofferenza interiore/morale. Naturalmente bisogna tener anche conto che le disposizioni del CdA varrebbero soltanto per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017 e che, quindi, per i casi residui, sempre per il Giudice estensore della sentenza,per quest’ultima fattispecie varrebbero solo i parametri delle tabelle milanesi.
In ogni caso, sinteticamente, il Giudice per uscire da questa “impasse”, anche in modo del tutto logico, sostiene “Del resto, come potrebbe mai il Giudice, in questa ipotesi, discernere effettivamente e quantificare congruamente il danno connesso al non poter più fare da quello della sofferenza che ne consegue”.
Il Dott. Spera giunge quindi alla conclusione che il conteggio della “personalizzazione” vada operato in una forma unitaria e onnicomprensiva che tenga conto di entrambe le fattispecie (dinamico-relazione/biologico e sofferenza interiore/morale) che il Giudice, nel caso di specie, ha deciso quantificare con un aumento del 10% rispetto ai parametri base.
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Il conteggio definitivo del danno non patrimoniale permanente
Ecco dunque che il Giudice aumentando del 10 % ciascuna delle due somme che avevamo precedentemente elencate ovvero € 59017 per danno biologico/dinamico relazione ed € 22470 per sofferenza soggettiva/danno morale giunge alla quantificazione definitiva. con tale aumento in esito alle deduzioni relativi alla “personalizzazione” si giunge a somme pari a 64918 € e 24669,70 € rispettivamente, con liquidazione complessiva del danno non patrimoniale pari a € 89588,40 (somma già rivalutata). Naturalmente nel conteggio definitivo il tutto viene aggiustato in relazione al concorso di colpa e all’intervento dell’INAIL.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa
Un commento
È chiaro che l’esame di questa sentenza si presterebbe a numerose considerazioni di natura giuridica che, per limiti conoscitivi, non possiamo che lasciamo agli esperti del campo. È certo però che nell’ambito della liquidazione del danno a persona di natura non patrimoniale, il Giudice, nel caso di specie, si appoggia in maniera determinante all’opera del medico-legale non solo nella quantificazione monetaria del danno biologico ma anche nelle altre componenti dannose rappresentate sia dall’incidenza della menomazione sugli aspetti peculiari dinamico relazionali del danneggiato (personalizzazione) sia sotto il profilo della determinazione della quota di liquidazione della sofferenza interiore, vuoi nell’ambito dell’invalidità temporanea, vuoi in quella permanente.
Quindi è corretto affermare che a Milano, ma anche in altre realtà locali al di là del sistema di liquidazione adottato (pensiamo al Veneto o anche al Tribunale di Bologna) l’apporto della medicina legale nell’ambito della valorizzazione del computo della sofferenza soggettiva del danneggiato viene indubbiamente accolta come elemento di prova e di determinazione quantificabile da parte del medico al di là delle deduzioni della Suprema Corte che nega l’entrata dei “nostri” parametri quali corretti per la determinazione di questa particolare fattispecie del danno non patrimoniale.
Il dibattito tra i Giuristi, probabilmente, rimane aperto ma non si può non affermare che, anche alla luce del nuovo documento in via di approvazione da parte della nostra Società Scientifica sulla “sofferenza lesione – menomazione correlata” (vedi), il contributo che la medicina legale sta offrendo sul tema, appare di rilevanza assoluta.
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